Krisen und soziale Abfederungsmaßnahmen
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Disoccupazione
In caso di licenziamento un lavoratore può, se ha i requisiti, percepire l’indennità di disoccupazione. Se il diritto sussiste, esistono due modalità di trattamento di disoccupazione:
- indennità ordinaria di disoccupazione
- indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti
Altre forme di disoccupazione sono previste dall'INPS e sono visionabili in questa pagina
Indennità ordinaria di disoccupazione
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Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
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Spetta a: Tutti gli operai e gli impiegati che sono stati licenziati. In quali casi:
- abbiano almeno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni;
- l’inizio assicurativo (primo contributo versato all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria) deve aver avuto luogo almeno due anni prima;
- la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione deve essere presentata entro 68 giorni;
- bisogna essere iscritti nelle liste delle persone in cerca di lavoro presso i Centri mediazione lavoro.
Domanda: presentata all’INPS Importo erogato:
- 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, 50% per il settimo e ottavo mese e 40% per i mesi successivi.
- eventuali pagamenti dell’assegno per il nucleo familiare.
Durata: Durata massima 8 oppure 12 mesi a seconda dell’età. Riferimenti normativi:
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Spetta a: Tutti gli operai e gli impiegati che sono stati licenziati e che non hanno i presupposti per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione. In quali casi:
- aver lavorato nell’anno precedente per almeno 78 giorni;
- l’inizio assicurativo (primo contributo versato all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria) deve aver avuto luogo almeno due anni prima;
- la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione deve essere presentata tra il 01.01. e 31.03. dell’anno successivo;
Domanda: presentata all’INPS Importo erogato:
- 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e il 40% per i giorni successivi;
- eventuali pagamenti dell’assegno per il nucleo familiare.
Durata: Durata massima di 180 giorni. Riferimenti normativi:
- Decreto Legge 86/1988 (conv. in L. 160/88), art. 7, co. 3
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Approfondimenti