Krisen und soziale Abfederungsmaßnahmen
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Contratti di Solidarietà
I contratti di solidarietà vengono stipulati tra management delle aziende e rappresentanti sindacali e determinano (ci si riferisce qui esclusivamente ai contratti interni o difensivi) una riduzione dell'orario di lavoro. A parziale copertura della retribuzione persa in seguito alla riduzione dell'orario, è previsto un trattamento salariale integrativo a carico dell'ente pubblico.
Imprese con più di 15 dipendenti
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Imprese con meno di 15 dipendenti
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Spetta a: lavoratori rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. In quali casi: affrontare ed evitare situazioni di riduzione del personale con accordi per riduzioni di orario di lavoro del personale (tra azienda e OO.SS.). Stipula:con le rappresentanze sindacali aziendali e richiesta a Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Trattamento salariale integrativo: 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell’orario. Durata: Non superiore a 24 mesi. Possibilità di proroga per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno e per un massimo di 24 nelle altre aree. Benefici per datore di lavoro: Riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori nella misura del 20% con possibili varianti. Riferimenti normativi:
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Spetta a: lavoratori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. In quali casi: affrontare ed evitare situazioni di riduzione del personale con accordi per riduzioni di orario di lavoro del personale (tra azienda e OO.SS.). Stipula: con le rappresentanze sindacali aziendali e richiesta a Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Importo erogato: Contributo del 25% del trattamento retributivo non dovuto a seguito della riduzione di orario. Durata: periodo massimo di24 mesi. Benefici per datore di lavoro: Riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori tra il 25% e il 40% a seconda di determinate condizioni.
Riferimenti normativi:
Legge nazionale 19 luglio 1993, n. 236 Art.5
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