Crisi e ammortizzatori sociali
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- Categoria: Finanza Pubblica e Welfare
Mobilità
L’istituto della mobilità non è un mero sostegno economico per chi non ha reddito di lavoro, ma intende favorire il transito da un lavoro, perso nell’ambito di un licenziamento (collettivo o individuale) a causa di una crisi aziendale, ad un nuovo impiego. Si ha mobilità nel caso in cui un lavoratore viene licenziato per causa di riduzione di personale, cessazione dell’attività aziendale ovvero riorganizzazione dell’attività lavorativa o aziendale. L’iscrizione nella lista di mobilità crea il presupposto per il lavoratore per poter beneficiare dell’indennità economica statale o regionale e allo stesso tempo costituisce un beneficio contributivo a favore delle aziende, che assumono lavoratori iscritti.
Imprese con più di 15 dipendenti |
Imprese con meno di 15 dipendenti |
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Spetta a: iscritti nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego; anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni In quali casi: esaurimento cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda. Domanda: presentata all’INPS Importo erogato: Nei primi 12 mesi il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Nei periodi successivi l'80% del predetto importo. Durata: nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; oltre 50);nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi. Riferimenti normativi:
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Spetta a: lavoratori iscritti nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego; chi ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; ha almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni In quali casi: esaurimento della cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda Domanda: presentata presso Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano. Importo erogato: 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. (Indennità regionale) Durata: periodo massimo di 12 mesi. Riferimenti normativi: Legge Regionale Trentino Alto Adige 27/11/1993 n.19
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