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l cambiamento demografico è un problema
politico e sociale che inciderà in tutti gli ambiti.

Per gli anni a venire è stata prevista una progressiva
diminuzione della popolazione attiva (15-64 anni)
e questo mutamento inciderà sul mercato del lavoro.

Prezzi, retribuzioni e potere d'acquisto in Alto Adige

Assetti Contrattuali

Questa sezione è dedicata alla contrattazione collettiva. I contratti collettivi adempiono alla funzione di disciplinare le condizioni di lavoro e, per quanto concerne le retribuzioni, di fissarne i livelli, garantirne il potere d’acquisto e – in taluni casi – distribuire ai lavoratori dipendenti parte della crescita in termini di produttività. Pertanto in tutti i paesi europei i contratti collettivi rappresentano un eccellente strumento di distribuzione primaria del reddito.

Nella prima parte viene illustrato il funzionamento del sistema italiano di contrattazione collettiva, con l’elencazione delle disposizioni di legge che prevedono incentivi alla contrattazione collettiva di secondo livello. Vi è poi una sezione dedicata alla contrattazione integrativa (aziendale o territoriale) in Alto Adige, dove è segnalato il numero di lavoratori che, in forza di contratti integrativi provinciali o accordi aziendali, percepiscono compensi supplementari rispetto alla retribuzione minima prevista a livello di contrattazione collettiva nazionale.

I contratti collettivi nel sistema italiano, come quelli di molti sistemi europei, si riferiscono a specifici settori economici e categorie.

tipologia-contrattuale

Le categorie si definiscono in funzione del tipo di attività svolta dall’azienda: ad es. commercio, turismo, grafica, tessile, metallurgia.

Si distingue dai contratti integrativi provinciali la contrattazione collettiva centralizzata a livello provinciale, che in Alto Adige si svolge al primo livello e non ha nessuna regolamentazione contrattuale collettiva sovraordinata. I contratti collettivi del pubblico impiego provinciale (amministrazioni provinciali, sanità) sono ad esempio contratti collettivi di primo livello, che a loro volta possono prevedere contrattazioni decentrate come gli accordi di settore o accordi a livello di singola amministrazione.
Nel settore economico privato, principalmente nei settori agricoli dipendenti dalla stagionalità come quello delle cooperative di frutta, assumono importanza superiore gli accordi provinciali. Pur esistendo un contratto collettivo nazionale, la maggior parte della regolamentazione viene stabilita a livello provinciale.


Negoziazione dei contratti collettivi

Il Protocollo del 23 luglio 1993 ha dato vita a un regolare e vincolante sistema di contrattazione collettiva nel quale i due livelli della contrattazione sono sistematicamente correlati:

  • un contratto collettivo a livello nazionale per ciascuna categoria (CCNL)
  • una contrattazione integrativa territoriale o aziendale a un livello subordinato


Con l’accordo di gennaio 2009 e gli accordi successivi di aprile 2009 (settore privato e pubblico impiego) si è concordato, dopo un decennio di dibattito, di modificare il sistema italiano di contrattazione collettiva. Gli accordi sono stati sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione della CGIL. Tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi attualmente in vigore è stata negoziata ancora secondo il sistema in vigore dal 1993:

• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ha (aveva) una validità di quattro anni per la parte normativa e di due anni per quella economica. Gli standard minimi in sede di rinnovo dei vari contratti collettivi devono corrispondere quantomeno a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale, con recupero della differenza tra inflazione attesa ed effettiva nel semestre successivo.

• A livello locale (territoriale o aziendale) il rinnovo dei contratti collettivi avviene (avveniva) ogni 4 anni e può riguardare elementi formali ma anche economici. Gli ambiti relativamente ai quali è possibile svolgere una contrattazione integrativa a livello locale sono definiti dai contratti collettivi nazionali. La contrattazione collettiva a livello locale non è obbligatoria, ossia il fatto che un accordo venga concluso o meno dipende dalla volontà delle parti contraenti.

• Le contrattazioni territoriali o aziendali concernenti la parte economica può riguardare anche altre materie o istituzioni. Vale il principio della “non ripetitività”: riguardo lo stesso istituto (ad es. un’indennità) non può essere contrattato due volte. In sede di negoziazione dei contratti integrativi è necessario tenere conto degli incrementi di produttività, qualità, redditività e di altri indici di sviluppo economico.
La contrattazione integrativa territoriale per la parte economica riguarda anche le aziende troppo piccole per poter stipulare un contratto integrativo aziendale. Le esatte dimensioni aziendali a partire dalle quali può essere stipulato un accordo aziendale, e le modalità con cui tali accordi possono essere conclusi, sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale. Generalmente le aziende devono avere minimo 15 dipendenti, mentre nel commercio 30.
Di regola l’interlocutore è la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), il più delle volte assistita dai sindacati provinciali.

Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali

La nostra analisi e valutazione >>

Il testo integrale dell'accordo >>

Gli accordi stipulati nel 2009 prevedono invece:
a) nuovi periodi di vigenza. Viene meno la durata separata della parte normativa e di quella economica. I contratti collettivi vengono ora rinnovati ogni tre anni, sia per quanto concerne la parte normativa, sia per quel che riguarda contenuti e retribuzioni. Ora i contratti integrativi aziendali e provinciali hanno una validità di tre anni. Il Contratto collettivo nazionale di categoria (o l’accordo intersettoriale) definisce le principali regole in materia di attuazione delle nuove direttive e di assetti della contrattazione collettiva a livello decentrato. Ai contratti collettivi nazionali di categoria è attribuita la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

b) maggiore ricorso ad accordi aziendali e clausole di apertura, mediante lo sgravio fiscale riguardante gli accordi aziendali. Le possibilità di rimanere al di sotto degli standard stabiliti a livello di contrattazione collettiva vengono estese nei casi di crisi.

c) Nuovo tasso di inflazione programmata. Com’è noto, i tassi d’inflazione programmata sono da sempre oggetto di accesi dibattiti durante le negoziazioni, in quanto mantenuti a un livello sempre piuttosto basso. Per i nuovi contratti collettivi verrà elaborato da un ente indipendente (www.isae.it) un indice dei prezzi al consumo armonizzato sulla base delle prescrizioni Eurostat. Tuttavia, né il tasso d’inflazione programmata né il tasso d’inflazione reale tengono conto degli aumenti dovuti alle dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici importati, che non saranno dunque compresi nel recupero dell’inflazione.
Tali differenze verranno ora rimborsate automaticamente allo scadere del contratto collettivo (tre anni) mentre finora era necessario attendere il rinnovo della parte economica del contratto.

d) Firma dei contratti collettivi in tempi più brevi: le parti negoziali sono invitate ad adottare regole finalizzate ad abbreviare i tempi necessari alla stipula dei contratti collettivi. A tal fine sono previsti periodi vincolanti di pace sociale e la possibilità per le confederazioni sindacali di intervenire presso i sindacati di categoria in caso di conflitti. Inoltre le parti negoziali si impegnano a ridurre il numero di contratti collettivi.
Qui di seguito si propone un raffronto tra vecchi e nuovi assetti della contrattazione collettiva.



Tabella: Gli assetti contrattuali prima e dopo gli accordi del 2009

Gli assetti contrattuali prima e dopo gli accordi del 2009

Leggi di sostegno alla contrattazione integrativa

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", art. 2 comma 67-70

Legge 24 luglio 2008, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", art. 2 - Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

Circolare 11 luglio 2008 n.49 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 –Misure sperimentali per l’incremento della produttività del
lavoro – Chiarimenti


Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", art. 5 - Detassazione contratti di produttivita'

decontribuzione
 

La contrattazione integrativa in Alto Adige

In questa sezione viene introdotto il concetto di estensione negoziale e sono riportati i risultati di importanti studi dell'Osservatorio sulla contrattazione decentrata dell'AFI-IPL che cercano di quantificare il grado di copertura della contrattazione aziendale in alcuni settori dell'economia. Successivamente è riportato un elenco dei principali contratti integrativi territoriali stipulati in Alto Adige.


Estensione del 2° livello retributivo

L'Osservatorio ha introdotto il concetto di estensione contrattuale ovvero il numero dei lavoratori coperti dalla contrattazione integrativa delle retribuzioni calcolato tramite l'indicatore seguente:


Grado di copertura = Addetti alle unità locali che hanno contrattato almeno una volta nel periodo di riferimento / Totale degli occupati dipendenti presenti nel territorio di riferimento


Per stimare la dimensione della contrattazione integrativa l'Osservatorio sulla contrattazione decentrata dell’AFI-IPL ha raccolto dal 1996 ad oggi ben 542 accordi aziendali stipulati in 166 imprese. Attraverso questi dati sono state possibili alcune indagini che cercano di quantificare il grado di copertura. I risultati di questi studi sono di seguito riportati.



Contrattazione aziendale

Contrattazione delle retribuzioni nelle principali imprese altoatesine
Solo due terzi delle 50 principali aziende altoatesine (scelte in base al fatturato e al numero dei dipendenti) hanno svolto contrattazione aziendale nel periodo 1996-2004. Sono infatti 34 le aziende che hanno stipulato almeno un contratto aziendale: 15 appartengono al settore metalmeccanico; 7 al settore del Commercio e le rimanenti 12 al settore “altre industrie” composto per lo più da aziende alimentari (6 aziende).

La contrattazione delle retribuzioni costituisce indubbiamente il cuore delle intese del periodo, interessando quasi la totalità dei contratti aziendali.
Su 34 aziende che nel periodo 1996-2004 hanno contrattato ben 32 hanno negoziato incrementi retributivi (94,1%).

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Settore delle costruzioni, legno ed affini
Nel settore edile tutti i lavoratori dipendenti sono coperti da un contratto integrativo territoriale (tasso di copertura del 100%). Entrambi i contratti nazionali (artigianato e industria) prevedono, infatti, un secondo livello contrattuale territoriale.
Nel settore legno e arredamento, invece, solo il 61,7% dei lavoratori dipendenti gode di un contratto collettivo integrativo di secondo livello. Sono infatti 2.975 i lavoratori dipendenti occupati in imprese artigiane e per i quali il CCNL prevede un contratto integrativo territoriale. Il CCNL legno e arredamento valido i lavoratori dipendenti occupati in aziende industriali non prevede invece un secondo livello territoriale. Tuttavia, per tali imprese industriali il CCNL ammette una contrattazione integrativa aziendale, ma, data la piccola-media dimensione di tali aziende unita al fatto che talune di esse hanno sede legale in altre regioni, ad oggi non risulta esser stato stipulato alcun contratto aziendale nel territorio altoatesino.

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Settore Commercio
In Alto Adige sono 75 gli accordi aziendali conclusi nel periodo 1996-2002 nel settore commercio. Essi hanno riguardato complessivamente 25 aziende ed hanno coinvolto 3.598 lavoratori. I dati del censimento industria e servizi del 1996 indicano un numero di occupati dipendenti nel settore commercio pari a 20.315 unità. In termini di copertura ne deriva un'estensione della contrattazione aziendale del 17,7% (3.598/20.315). I rimanenti 16.717 sono coperti da un contratto territoriale.
Sono 17 le aziende del settore che nel periodo 1996-2002 hanno negoziato un salario intergrativo aziendale (PdR) per un totale di 2.065 dipendenti coinvolti.
Per quanto riguarda l'estensione della contrattazione integrativa della retribuzione aziendale (PdR) possiamo quindi affermare che:
  • il 10,2% (2.065/20.315) dei lavoratori dipendenti del settore commercio è interessato da un secondo livello retributivo aziendale.
  • il restante 89,8% è interessato da un secondo livello retributivo territoriale.

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Settore Metalmeccanico
In Alto Adige sono 88 gli accordi aziendali conclusi nel periodo 1996-2001 nel settore metalmeccanico. Essi hanno riguardato complessivamente 30 aziende industriali ed hanno coinvolto 6.422 lavoratori. Ben 64 contratti riguardano la retribuzione (72,7%). L'analisi di questi 64 accordi, conferma la ormai limitata pratica degli aumenti salariali non variabili. La grande maggioranza (73,44%) prevede infatti dei premi di risultato, ovvero aumenti correlati ad indicatori di qualità, produttività, redditività dell'impresa, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
Per quanto riguarda l'estensione della contrattazione integrativa della retribuzione possiamo quindi affermare che:
  • il 68,5% (5.288/7.719) dei lavoratori dipendenti nel settore metalmeccanico industria è interessato da un secondo livello retributivo aziendale.
  • il 76,1% (5.288+2.440/10.159) dei lavoratori dipendenti del settore metalmeccanico (artigianato+industria) sono interessati da un secondo livello retributivo (aziendale o territoriale)

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Contrattazione territoriale

Un limite dell'accordo del '93 sul 2° livello negoziale, è quello di non aver reso obbligatoria la contrattazione aziendale e quindi non tutti i lavoratori sono coperti da tale livello.
In alcuni settori (agricoltura, edilizia, turismo, commercio) e comparti artigiani (metalmeccanico, edilizia, legno e arredamento) è prevista tuttavia una contrattazione territoriale che integra il CCNL ed è valida per tutti i lavoratori dipendenti di un determinato territorio.

L'Osservatorio ha raccolto in questi anni ben 57 accordi territoriali in 19 settori.
La tabella che segue riporta un'elencazione di alcuni contratti integrativi territoriali stipulati in Alto Adige:


contratti-territoriali



 

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