Sei giovane e stai pensando al futuro? Gli studi teorici senza fine non fanno per te? Preferisci avere in mano una formazione professionale che ti assicuri un lavoro solido? Allora la formazione professionale dell’Alto Adige è la scelta giusta per te, una strada che ti porta a moltissime professioni di tipo tecnico, artistico, artigianale, ma sempre con i piedi ben saldi per terra.
L’Agenda Apprendisti dell’IPL è al tuo fianco in questo percorso formativo. Per prima cosa, nella sezione 4 dell’Agenda, consulta l’elenco delle professioni per le quali è disponibile la formazione e il riconoscimento del titolo in Alto Adige!
NB. I titoli conseguiti in Austria, Germania e Svizzera possono essere riconosciuti soltanto se corrispondono a un profilo professionale già esistente in Alto Adige.
In Alto Adige la formazione professionale può seguire diversi percorsi:
I diritti e i doveri specifici di un rapporto di formazione e lavoro nell’apprendistato sono definiti dal contratto collettivo nazionale del lavoro di ogni settore, da eventuali accordi aziendali (nelle grandi aziende) o da accordi integrativi provinciali validi per tutte le imprese di un determinato settore/comparto. Le norme settoriali per gli apprendisti delle singole professioni sono elencate nella seconda parte dell’Agenda Apprendisti. Il settore di appartenenza delle professioni dipende anche dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. L’apprendista macellaio, per esempio, potrebbe essere inserito nel settore commercio oppure in quello dell’industria alimentare. Per qualsiasi dubbio, ci si può comunque rivolgere al sindacato.
Apprendista è colui che viene impiegato, con un contratto scritto di apprendistato, da un’azienda autorizzata alla formazione di apprendisti. L’azienda si impegna a trasmettere all’apprendista tutte le nozioni ed abilità pratiche necessarie per svolgere il mestiere, fino al termine dell’apprendistato.
Hai già in mente che lavoro ti piacerebbe fare? Bene, ora la domanda è: presso chi e dove vorresti lavorare? La migliore scuola purtroppo serve a poco se poi non si riesce a trovare una valida realtà aziendale disposta a formarti. Una volta trovata l’azienda giusta per te, sarai già a metà strada verso la conquista di un buon futuro, ma non sempre è facile. Ecco perché bisogna attivarsi per tempo!
Il contratto di apprendistato regola una particolare tipologia di formazione unita a un rapporto di lavoro ed è regolamentato dalla legge, dai contratti collettivi nazionali e dalla legge provinciale n. 12 del 4 luglio 2012 “Ordinamento dell’apprendistato”. Una copia del contratto di apprendistato deve essere consegnata all’apprendista all’inizio del rapporto.
Le firme apposte su documenti lavorativi sono valide anche per i minorenni. Prima di firmare dei documenti conviene raccogliere tutte le informazioni necessarie e poi chiedere sempre una copia di ogni documento firmato!
Ogni lavoratore, così anche l’apprendista, ha sì diritti, ma anche doveri. Come tutti i lavoratori è tenuto ad osservare le direttive del datore di lavoro, deve rispettare gli orari di lavoro, giustificare le sue assenze e svolgere al meglio i lavori che gli vengono affidati. Se un apprendista non si attiene alle regole, il datore di lavoro può procedere a sanzioni disciplinari regolamentate dalla legge e dai contratti collettivi.
In proporzione alla gravità dell’infrazione sono previste le seguenti sanzioni: rimprovero verbale; ammonizione scritta; multa di massimo 4 ore di retribuzione trattenuta nella busta paga; sospensione del rapporto di lavoro e sospensione della retribuzione di massimo 10 giorni; licenziamento disciplinare.
A parte il rimprovero verbale, tutte le sanzioni devono essere comunicate per iscritto all’apprendista, descrivendo anche il fatto accaduto. Un’eventuale contestazione deve essere immediata (non, ad esempio, dopo due mesi).
L’apprendista ha 5 giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni in forma scritta. In questo caso il sindacato può aiutarti a redigere la lettera. L’apprendista può anche chiedere un’audizione per potersi difendere di persona. Solamente dopo il datore di lavoro può comunicare la sanzione disciplinare, che può essere impugnata entro 20 giorni in sede arbitrale dall’ufficio del lavoro o in via giudiziale. Affidarsi ai sindacati è sempre utile.
La frequenza della scuola professionale, un giorno alla settimana oppure con frequenza a blocchi, è obbligatoria e deve essere retribuita in quanto considerata a tutti gli effetti orario di lavoro. Gli apprendisti che già posseggono conoscenze professionali specifiche o una formazione generale di grado più elevato possono essere esonerati, completamente o in parte, dall’obbligo di frequenza. La decisione in merito spetta al Direttore della scuola professionale.
In caso di dimissioni o di risoluzione del contratto di apprendistato, l’apprendista può continuare a frequentare la scuola professionale fino alla fine dell’anno scolastico, ma dovrebbe comunque cercare al più presto un nuovo posto da apprendista.
La frequenza della scuola professionale in Alto Adige è gratuita. È possibile viaggiare a basso costo anche con i mezzi pubblici, sotto i 18 anni con il Südtirol Pass abo+ per 20 € all’anno o fino a 27 anni per 150 € all’anno. Tutte le informazioni sono disponibili qui: https://www.suedtirolmobil.info/it/ticket/trovaticket/altoadige-pass-abo
L’apprendistato tradizionale dura 3 o 4 anni (36 o 48 mesi). I tempi di apprendistato effettuati nell’ambito dello stesso percorso professionale in aziende diverse sono conteggiati in maniera cumulativa, anche in caso di interruzione dell’apprendistato. È inoltre possibile prolungare il periodo di apprendistato fino a un anno: nel caso in cui un apprendista non dovesse completare il percorso formativo o superare l’esame finale, questa importante novità è davvero un vantaggio per gli studenti delle scuole professionali. In caso di assenza per maternità obbligatoria o congedo parentale, servizio civile, malattia o infortunio sul lavoro di durata superiore a un mese, il rapporto di apprendistato viene esteso per la medesima durata della stessa. È possibile anche ridurre la durata dell’apprendistato.
Il contratto di apprendistato prevede inoltre un periodo di prova concordato tra il datore di lavoro e l’apprendista (di norma della durata di 4-6 settimane e comunque non superiore alla durata prevista dai contratti collettivi di categoria).
Durante questo periodo, sia l’azienda responsabile della formazione che l’apprendista hanno la facoltà di risolvere il contratto senza alcun obbligo di motivazione. La durata del periodo di prova è stabilita per iscritto nella lettera d’assunzione o nel contratto di apprendistato.
Il datore di lavoro può assumere apprendisti anche indirettamente, tramite un’agenzia del lavoro, la quale può applicare un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. L’impresa richiede l’apprendista tramite l’agenzia per il lavoro, la quale invia poi l’apprendista all’azienda che provvede alla sua formazione. Il tutore, garante della qualità di formazione e del percorso formativo, lavora per l’agenzia di somministrazione. Essendo una partita a tre, bisogna stare molto attenti. Prima di intraprendere questo tipo di percorso formativo, l’apprendista farebbe bene a consultarsi con il sindacato di fiducia. A questo tipo di rapporto di apprendistato si applicano tutte le disposizioni previste per il sistema di apprendistato, sia a livello di legge che di applicazione del contratto collettivo valido per il rispettivo settore.
Gli orari di lavoro variano da settore a settore. Vedasi la seconda parte dell’Agenda Apprendisti, sezione “Informazioni di settore”.
I giovani di età inferiore ai 16 anni hanno diritto ad almeno 30 giorni di ferie retribuite, quelli di età superiore ad almeno 20 giorni/quattro settimane (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti n. 977/1967). Al posto delle festività religiose abolite nel 1977, devono essere concessi permessi retribuiti (32 ore per anno lavorativo). La maggior parte dei contratti collettivi prevede ferie o giorni di riposo aggiuntivi (per esempio nell’ambito di una riduzione generale dell’orario di lavoro). Ulteriori informazioni possono essere richieste ai sindacati. Per calcolare il numero di giorni di ferie spettanti va ricordato che il diritto alle ferie aumenta di un dodicesimo al mese, per cui le parti di un mese con più di 15 giorni contano come un mese intero.
Le normative in vigore (d.lgs. 81/2008 + d.lgs. 106/2009) sono finalizzate alla prevenzione di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
La legge esige concretamente da ogni azienda:
Il datore di lavoro è responsabile dell’attuazione di tutte queste misure in azienda. La violazione, il non rispetto o una qualsiasi altra mancata applicazione di tali norme comporta delle responsabilità legali. Anche il dipendente stesso è tuttavia tenuto a prendersi cura della propria salute e della sicurezza delle altre persone sul posto di lavoro: deve attenersi alle istruzioni del datore di lavoro e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), in quanto anche i dipendenti possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza.
L’Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano si occupa del rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, segue le inchieste sugli infortuni e sulle malattie professionali, oltre a fornire informazioni e consulenza. Per le norme sull’igiene nelle aziende è invece competente l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
In Italia sono stati introdotti con i Decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 nuovi testi unici sulla sicurezza sul lavoro. L’applicazione della Direttiva europea 33/1994 per la tutela dei minori sul posto di lavoro è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 345/1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 dell’08/10/1999.
Tieni sempre a portata di mano il nome e il numero di telefono del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro (portavoce della sicurezza)! Conservali nella rubrica del tuo cellulare!
Il compito principale dei sindacati è quello di difendere gli interessi dei propri iscritti (ovvero quelli dei lavoratori dipendenti). Ciò include, per esempio, la contrattazione salariale e il supporto nelle vertenze di lavoro. Più iscritti possiede il sindacato, più è in grado di imporsi come partner contrattuale nelle trattative con le aziende o con le associazioni dei datori di lavoro. Allo stesso modo in cui i datori di lavoro si riuniscono in varie associazioni di categoria, è importante che anche i lavoratori si riuniscano nelle organizzazioni sindacali.
In conformità allo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970) ogni apprendista, a tutela dei propri interessi, ha diritto di rivolgersi a un sindacato e diventarne membro per ricevere informazioni o aiuto riguardo a ogni questione di diritto del lavoro, anche nel caso di misure disciplinari prese nei suoi confronti da parte della direzione aziendale.
L’adesione a un sindacato è un dato sensibile tutelato secondo le norme sulla privacy e quindi non può comportare eventuali svantaggi o discriminazioni sul posto di lavoro. In aziende con più di 15 dipendenti si può fruire di dieci ore lavorative retribuite all’anno per partecipare alle riunioni sindacali che si svolgono in azienda.
Ogni persona in azienda è libera di esprimere la propria opinione, qualora essa non danneggi la reputazione dell’azienda stessa o sia contraria alle norme di legge; ognuno può inoltre usufruire del diritto di voto (attivo o passivo) in occasione dell’elezione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU), la quale rappresenta i dipendenti nei confronti della direzione aziendale. L’apprendista che partecipa ad azioni sindacali non può essere sottoposto a misure disciplinari di nessun tipo, né subire limitazioni di altro genere.
La retribuzione degli apprendisti viene calcolata sulla base di quella percepita da un operaio specializzato. A ogni apprendista spetta una tredicesima mensilità (gratifica natalizia). In alcuni settori professionali viene corrisposto anche un salario aggiuntivo (la quattordicesima) a giugno o luglio. I sindacati di categoria illustrano su richiesta le tabelle salariali.
L’accordo integrativo provinciale per il settore dell’artigianato, stipulato il 13.12.2021, prevede che il rendimento scolastico influisca sulla retribuzione. Se l’apprendista conclude il primo anno scolastico con una media complessiva di almeno 7,0, ha diritto, per l’anno successivo di apprendistato, a una retribuzione maggiorata. Se l’apprendista completa il 9° anno di scuola dell’obbligo con buoni risultati, ovvero con una media dei voti pari o superiore al 7, già per il primo anno di apprendistato percepirà una retribuzione maggiorata del 10%. In caso contrario, la paga aumenterà in misura minore. A tal proposito, si può fare riferimento alle tabelle salariali presenti nel secondo capitolo.
Dal salario lordo dell’apprendista viene effettuata una trattenuta mensile del 5,84% per i contributi previdenziali. La retribuzione dell’apprendista è soggetta alle trattenute fiscali (IRPEF) previste. La trattenuta fiscale aumenta con il progredire dell’apprendistato e con l’aumento del salario. Il calcolo presentato qui di seguito fa riferimento al salario di un apprendista del SETTORE dell’INDUSTRIA DEL LEGNO al secondo anno di apprendistato (13 mensilità), mostra come passare dal salario lordo al salario netto e viene elaborato con le formule e le aliquote attualmente in vigore.
Salario lordo mensile 2° anno
|
1.188,60 € |
– Contributi previdenziali mensili 5,84% | – 69,41 € |
– Contributo sociale CIGS | – 3,57 € |
=Reddito imponibile al mese | = 1.115,62 € |
=Reddito imponibile annuo (13 mensilità) | = 14.503,06 € |
Il reddito annuo è tassato progressivamente secondo le seguenti aliquote:
Reddito | Aliquota |
Fino a 28.000 € | 23% |
28.001 – 50.000 € | 35% |
Da 50.001 € | 43% |
Ne risulta la seguente imposta lorda: 14.503,06 € x 23% = 3.335,70 €. Per arrivare dall’imposta lorda a quella netta vengono tolte le detrazioni spettanti e altre agevolazioni fiscali previste dalla legge. Le detrazioni vengono calcolate in base al nuovo sistema introdotto nell’anno 2024. In base al rapporto si determina se le detrazioni sulle imposte lorde spettano per intero, in parte o per niente; lo stesso vale per gli incentivi previsti per legge. La detrazione piena per reddito da lavoro dipendente ammonta a 1.955 € per tutto l’anno e viene calcolata in rapporto al reddito. Oltre a questo importo sono previste anche altre detrazioni per familiari a carico. In questo esempio ci limitiamo alla già menzionata detrazione (senza considerare familiari a carico).
Imposta lorda annuale | 3.335,70 € |
– Detrazione annuale | -1.955 € |
=Imposta netta annuale | =1.380,70 € |
I lavoratori da lavoro dipendente o equivalente con un reddito annuo (base imponibile) di almeno 8.500 € e fino a un massimo di 15.000 € ricevono 100 € al mese, in quanto lo Stato ha ridotto l’imposta sul reddito per quelli più bassi grazie a un accordo sindacale con il Governo.
Questo bonus fiscale è indicato sulla busta paga. Il bonus dovuto viene calcolato direttamente dal datore di lavoro. Tuttavia, se ci sono altri redditi da tassare, per esempio da lavoro autonomo, affitto o altro ancora, il bonus deve essere ricalcolato al momento della dichiarazione dei redditi. A seconda dell’entità del reddito, il bonus viene ridotto o annullato. Eventuali importi già ricevuti dal datore di lavoro devono essere restituiti.
Per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 € si applica la seguente regola: se la somma delle detrazioni fiscali è superiore all’imposta lorda, il bonus fiscale viene erogato in proporzione, in modo che la nuova riforma delle imposte e delle detrazioni non comporti alcuno svantaggio o perdita di reddito. Tuttavia, ciò può essere richiesto solo presentando la dichiarazione dei redditi. I sindacati forniscono volentieri ulteriori informazioni.
Inoltre, con la legge finanziaria 2025 è stato introdotto un nuovo bonus per aumentare ulteriormente i redditi più bassi. Questo bonus è calcolato in 3 fasce percentuali in base al reddito annuo e spetta fino a un reddito complessivo lordo di 20.000 €.
Bonus IRPEF 1.200 € all‘anno (corrisponde in media a 100 € al mese)
Bonus G. 207/2024 768,64 € all’anno (corrisponde a 59,13 € per ogni stipendio mensile)
Il calcolo dello stipendio netto è ora il seguente:
Reddito annuo
|
14.503,06 € |
– Imposta netta | – 1.380,70 € |
+Bonus fiscale annuo | + 1.200,00 € |
+Bonus G. 207/2024 all’anno | + 768,64 € |
=Salario netto annuo | = 15.091,02 € |
=Salario netto mensile (13 volte all’anno) | = 1.160,85 € |
La retribuzione oraria viene calcolata dividendo la retribuzione mensile dell’apprendista per il divisore orario 174 (attenzione: il divisore orario varia a seconda del contratto collettivo).
Entro il 31 marzo di ogni anno i dipendenti ricevono la cosiddetta CU (Certificazione Unica) che attesta le settimane di contributi e la retribuzione dell’anno precedente. Qualora i dati non fossero esatti devono essere corretti ed il modulo deve essere rispedito all’INPS. I patronati dei sindacati forniscono tutte le informazioni necessarie.
La CU è un importante documento per l’assicurazione pensionistica che deve essere conservato con cura e non deve essere ceduto a terzi. Se necessario, in casi particolari è possibile richiedere delle copie autenticate presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) è un elemento retributivo differito calcolato in base al reddito mensile e rivalutato di anno in anno per adeguarlo all’inflazione. Corrisponde all’incirca ad una mensilità per ogni anno di servizio in azienda. I dipendenti devono decidere entro sei mesi dalla data di assunzione come procedere. Il T.F.R. può essere lasciato in azienda, la quale procederà ad erogarlo alla cessazione del rapporto di lavoro o di apprendistato, oppure trasferito in un fondo di pensione complementare. Qualora non si decida niente, il T.F.R. viene conferito automaticamente in un fondo pensione, che in Trentino-Alto Adige è nella maggior parte dei casi il Laborfonds.
Si consiglia fortemente di informarsi sulle suddette possibilità, per valutare gli svantaggi e i vantaggi, dato che ci sono grandi differenze fiscali tra le diverse scelte. I sindacati forniscono volentieri ulteriori informazioni.
Il welfare si riferisce alle prestazioni sotto forma di indennità parziali o pagamenti in natura per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie (relativamente alla famiglia, ai figli e all’alloggio), per tutelarli dai rischi in caso di malattia, maternità, invalidità, disoccupazione o vecchiaia. Anche le indennità di natura sociale, per esempio per l’istruzione e il tempo libero, rientrano in questo ambito.
Queste prestazioni non costituiscono reddito imponibile se vengono concesse dal datore di lavoro a seguito di un obbligo derivante dalla contrattazione collettiva o se vengono erogate su base volontaria.
Il cosiddetto “welfare aziendale” si traduce quindi in un ulteriore risparmio fiscale per i dipendenti e i datori di lavoro. Per esempio, si tratta di versamenti esentasse in fondi pensione complementari o anche di assistenza sanitaria complementare, corsi di formazione, programmi per il tempo libero, prestazioni sociali e sanitarie e molto altro ancora.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare le rispettive organizzazioni sindacali.
All’apprendista vengono versati i contributi previdenziali per la pensione. Il periodo dell’apprendistato viene dunque conteggiato ai fini pensionistici. In Italia l’entità della pensione viene attualmente calcolata sulla base del cosiddetto sistema contributivo. Ciò significa che il calcolo della pensione dipende sostanzialmente dai contributi versati durante l’intera vita lavorativa. Uno stipendio troppo basso o pagato in nero significa dunque una pensione più bassa, cosa che avviene anche in caso di attività lavorativa non denunciata. Ricordatevelo sempre! Il nuovo sistema pensionistico pubblico comporterà una costante diminuzione dell’entità delle pensioni. Diventa quindi indispensabile, per poter disporre di una sicurezza economica durante la vecchiaia, iniziare per tempo a costruirsi una previdenza complementare da aggiungere alla pensione pubblica obbligatoria.
Dato che in futuro ci si deve aspettare pensioni decrescenti da parte dell’INPS, è consigliabile compensare il minor importo della pensione mensile in relazione all’ultimo stipendio percepito. Il modo più adatto per far ciò è costruire una pensione complementare come ulteriore pilastro finanziario pensionistico.
Gli apprendisti che hanno superato con successo il periodo di prova possono aderire a un fondo pensione integrativo, per esempio al “Laborfonds” della Regione Trentino-Alto Adige. Il contributo minimo mensile del dipendente è stabilito dal contratto collettivo e può essere aumentato o ridotto ogni 12 mesi. Il contributo massimo da parte del dipendente può raggiungere al massimo la soglia del 10%. Qualora l’apprendista optasse per il “Laborfonds”, anche il datore di lavoro verserà una percentuale mensile, determinata dal contratto collettivo. Il contributo mensile viene detratto dallo stipendio lordo e depositato non tassato nel fondo. Oltre al contributo del lavoratore e del datore di lavoro, che varia a seconda del contratto collettivo, il 100% del trattamento di fine rapporto (TFR) viene versato nel fondo pensione complementare.
Se richiesto e se sono soddisfatte certe condizioni, gli iscritti al fondo possono farsi versare anticipi del capitale accumulato. Gli anticipi possono essere richiesti principalmente per spese sanitarie, di acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, nonché per spese legate ad altri bisogni personali. Tuttavia, così facendo, si perdono i benefici fiscali.
Al momento del pensionamento il capitale accumulato è tassato a un tasso di sostituzione tra il 15 e il 9%. A partire dal 16° anno di adesione al fondo, l’aliquota fiscale scende dello 0,3% all’anno, raggiungendo l’aliquota più bassa del 9% dopo 35 anni di iscrizione al fondo. Vale quindi la pena optare per una forma di pensione complementare in giovane età, in modo da poter beneficiare del massimo risparmio fiscale alla fine della carriera.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione inerente alla specificità del lavoro.
Ulteriori informazioni si possono trovare su www.laborfonds.it oppure presso gli infopoint Pensplan dei sindacati.
La copertura pensionistica dei periodi di educazione dei figli è un sussidio pagato dall’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia Autonoma di Bolzano (ASSE) se una persona è assente dal lavoro a causa dell’educazione dei figli e quindi non è coperta dall’assicurazione pensionistica (per esempio non riceve l’indennità di disoccupazione), oppure non ha alcun rapporto di lavoro o ancora lavora a tempo parziale o ha usufruito del congedo parentale. Hanno diritto al contributo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i lavoratori domestici. Il sussidio è concesso retroattivamente per il pagamento volontario dei contributi pensionistici nel fondo pensione (dell’INPS), o anche in un fondo pensione complementare. I dipendenti pubblici non hanno diritto a tale copertura pensionistica per i periodi di educazione dei figli. Lo scopo di questa misura è di coprire in termini pensionistici i periodi di assenza dal lavoro per la cura e l’educazione dei bambini piccoli o dei minorenni affidati a tempo pieno.
Il contributo è pagabile fino al terzo compleanno del bambino o entro il terzo anno dall’adozione; per i dipendenti che lavorano a tempo parziale fino al 70%, tale contributo è pagabile fino al quinto compleanno del bambino o entro il quinto anno dall’adozione.
Per i periodi di educazione dei bambini affidati a tempo pieno il contributo è dovuto per tutto il periodo di affidamento fino al raggiungimento della maggiore età.
In caso di continuazione volontaria del pagamento del contributo è previsto un contributo fino a 9.000 € all’anno. I lavoratori autonomi ricevono fino a 4.000 € all’anno (max. 8.000 € in totale) per il versamento dei contributi obbligatori. In caso di versamento di contributi in un fondo pensione complementare, il contributo massimo è pari a 4.000 € all’anno. Il sussidio è disponibile per un contributo massimo di 18.000 € (8.000 € nel fondo pensione complementare).
In caso di lavoro a tempo parziale (non più del 70%), il contributo massimo è di 4.500 € all’anno per la previdenza obbligatoria e di 2.000 € all’anno per la previdenza complementare. Il sussidio è disponibile fino a un contributo massimo di 18.000 € (8.000 € nel fondo pensione complementare).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso tutti i patronati dell’Alto Adige.
Qualora un apprendista si ammali o sia vittima di un infortunio non sul posto di lavoro è necessario osservare le seguenti norme. L’apprendista deve comunicare senza indugio al datore di lavoro la malattia (telefonicamente, via e-mail o tramite un parente o conoscente). Deve inoltre chiamare o recarsi da un medico, il quale stabilisce il tipo e i giorni di malattia; il medico compilerà anche il relativo certificato di malattia che verrà mandato telematicamente all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Il dipendente deve comunicare il codice di trasmissione corrispondente al datore di lavoro.
Il paziente deve rimanere a casa dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 (sempre che non venga ricoverato in ospedale), poiché durante il suddetto orario può ricevere una visita di controllo da parte dell’INPS. Questo obbligo va rispettato anche il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
Durante la convalescenza il lavoratore percepisce dal datore di lavoro un’indennità di malattia, il cui ammontare è definito dal contratto collettivo. Anche gli apprendisti in caso di malattia di durata superiore a 3 giorni hanno diritto all’indennità di malattia da parte dell’INPS per un massimo di 180 giorni all’anno. L’indennità di malattia viene retribuita dal 4° giorno e fino al 20° giorno di malattia ed ammonta al 50% della normale retribuzione dell’apprendista; dal 21° al 180° giorno di malattia l’indennità ammonta al 66,66%. Questo vale per tutti settori a eccezione dei pubblici esercizi nel settore alberghiero: in quel caso, l’INPS paga l’80% dal 4° al 180° giorno. Va anche detto che i contratti collettivi settoriali possono prevedere un contributo non solo dall’INPS, ma anche da parte del datore di lavoro.
Gli apprendisti sotto i 16 anni di età non possono ottenere il certificato di malattia telematico e, in caso di assenza per malattia, devono presentare il certificato medico al datore di lavoro e all’INPS entro 2 giorni di calendario.
Un infortunio, per quanto piccolo, occorso durante l’orario di lavoro oppure, in certi casi, anche in itinere nel percorso diretto tra il luogo di residenza e il posto di lavoro, va denunciato immediatamente al datore di lavoro o al preposto.
gli infortuni sul lavoro vengono trattati e certificati dall’ospedale e non dal medico di base. Il medico di base può solamente prolungare l’inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro.
L’esercizio di alcuni lavori e il contatto con determinate sostanze possono provocare danni alla salute. Se compaiono particolari sintomi l’apprendista deve informare immediatamente il datore di lavoro. In caso di inabilità al lavoro permanente superiore 16% spetta una pensione per infortunio, corrisposta dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).
Va premesso che ogni dipendente deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi obbligatori vanno versati all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Si tratta di un’assicurazione obbligatoria che copre tutti gli infortuni occorsi durante il lavoro che comportano una parziale o totale inabilità al lavoro, temporanea o permanente, o addirittura la morte. Se l’infortunio comporta una di queste inabilità, l’infortunato percepisce la prestazione a cui ha diritto. In caso di morte la stessa prestazione va agli eredi. Requisito fondamentale è il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale.
Le seguenti prestazioni assicurative spettano anche se la denuncia dell’infortunio è stata omessa: durante il periodo di convalescenza che segue un infortunio sul lavoro, l’INAIL corrisponde a partire dal 4° giorno successivo all’infortunio il 60% della retribuzione lorda, alla quale viene sommato un importo aggiuntivo corrisposto dal datore di lavoro. L’importo complessivo va dal 75% al 100% del salario. Dopo tre anni e 150 giorni, decade ogni diritto a questa prestazione. Si può richiedere un anticipo sull’indennità per infortunio. Se le ferite riportate sono così gravi da rendere necessaria l’assistenza personale, viene riconosciuta, su richiesta, un’indennità d’accompagnamento. In caso di invalidità permanente (almeno il 16%) viene riconosciuta una pensione, calcolata in base al grado di abilità rimasta. Con una percentuale compresa tra il 6% e il 15% si ha diritto a un indennizzo per danni biologici. Si tratta di un importo una tantum calcolato sulla base di diversi fattori.
Il contratto di apprendistato può essere risolto al termine del rapporto con il preavviso previsto. Il rapporto va disdetto telematicamente secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro. È utile l’assistenza dei sindacati.
Una risoluzione anticipata del contratto di apprendistato da parte del datore di lavoro è difficilmente effettuabile di fronte all’obbligo dell’azienda formativa di garantire la formazione professionale agli apprendisti. Il datore di lavoro può risolvere anticipatamente il rapporto di apprendistato solo per cause gravi, che sono tre:
Nel caso di un licenziamento da parte del datore di lavoro, che in ogni caso dovrà essere comunicato in forma scritta, l’apprendista può pretendere che entro 15 giorni gli sia fornita una motivazione: a tale richiesta il datore di lavoro deve rispondere entro 7 giorni.
Il licenziamento può essere impugnato (tramite un sindacato) entro 60 giorni davanti al datore di lavoro ed essere portato davanti alla Commissione di Conciliazione di Bolzano. Se il caso non è conciliabile, lo si può portare in Tribunale (entro 180 giorni dal licenziamento). Se il licenziamento risulta ingiustificato, il Tribunale può stabilire un risarcimento o la riassunzione.
Per informazioni dettagliate è utile rivolgersi ai sindacati.
Le dimissioni sono una forma di recesso dal contratto di lavoro da parte dell’apprendista. Tale facoltà può essere esercitata con il solo rispetto dell’obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi. Se non si rispetta il preavviso si paga una penale economica. Anche durante il periodo di preavviso si applicano le normative sull’apprendistato.
Le dimissioni e le risoluzioni consensuali di rapporti di lavoro devono essere comunicate telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro. I sindacati ti offrono volentieri tutto il supporto necessario.
Solo chi si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità di disoccupazione. Consigliamo pertanto di consultarsi con un sindacato prima di prendere una decisione così importante.
L’esame di fine apprendistato è l’ultimo esame, quello attraverso cui l’apprendista deve dimostrare di aver acquisito le abilità, le capacità e le conoscenze professionali necessarie. Il diploma di fine apprendistato rappresenta una qualifica.
I giovani che superano l’esame di fine apprendistato dopo un percorso di 3 anni acquisiscono la qualifica di “Lavorante artigiano”, mentre, al termine di un percorso di 4 anni, acquisiscono la qualifica di “Operaio specializzato”. Per maggiori informazioni puoi consultare il sito dell’Ufficio Apprendistato e Maestro artigiano (www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tedesca).
Con il superamento dell’esame finale il rapporto di apprendistato può essere concluso sia da parte dall’apprendista che dal datore di lavoro, sempre rispettando il preavviso previsto. Altrimenti il rapporto di lavoro continua automaticamente come un “normale” contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La cassa integrazione può essere richiesta in presenza di determinate condizioni di sospensione o riduzione del lavoro per garantire comunque un reddito ai dipendenti. Va osservato però che la cassa integrazione non corrisponde alla retribuzione normale, ma al massimo all’80% dello stipendio entro certi limiti (per gli apprendisti di solito corrisponde all’80%), e che durante i periodi di cassa integrazione di norma non maturano né la tredicesima, o eventualmente quattordicesima se prevista, né ferie e permessi. Il TFR invece continua a maturare normalmente. In caso di domande puoi rivolgerti ai sindacati.
In caso di risoluzione del rapporto di apprendistato da parte del datore di lavoro o per fine della stagione (settore turismo), gli apprendisti hanno diritto all’indennità di disoccupazione che si chiama NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Attenzione!
La NASPI NON spetta in caso di dimissione propria o di risoluzione consensuale!
La nuova disposizione di legge prevede inoltre che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni per fatti concludenti), il quale non ha quindi diritto all’indennità di disoccupazione. Il rapporto di lavoro non si intende risolto per volontà del lavoratore quando questi dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza dal lavoro. Dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto un nuovo requisito per l’indennità di disoccupazione: qualora i lavoratori, nei dodici mesi precedenti alla domanda della NASPI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, devono successivamente avere almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente per aver diritto alla NASPI.
La NASPI ammonta all’incirca al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni, e si riduce mensilmente del 3% a partire dal sesto mese di fruizione. La NASPI ha una durata massima della metà dei periodi lavorativi degli ultimi quattro anni. Se un apprendista ha già goduto di un’indennità di disoccupazione negli ultimi quattro anni, il periodo si riduce. Per ulteriori informazioni rivolgersi al patronato o ai sindacati.
Durante la gravidanza e il primo periodo di maternità, la donna gode di particolari tutele e diritti regolamentati dalla legge 53/2000. Dall’inizio della gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino, vige il divieto di licenziamento.
Nel caso del padre, la tutela contro il licenziamento dura per la durata della paternità (3 mesi dopo la nascita in caso di morte o grave malattia della madre) o del congedo di paternità obbligatorio (pari a dieci giorni) e viene successivamente prorogata fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Sarebbe pertanto opportuno inviare il prima possibile con raccomandata il certificato medico al datore di lavoro, in ogni caso prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro. Il congedo obbligatorio per maternità comprende i due mesi antecedenti alla presunta data del parto e i primi tre mesi dopo il parto.
La madre ha anche la possibilità di lavorare fino ad un mese dalla nascita del bambino, oppure fino alla nascita del bambino a condizione che il medico della società e il medico dell’ospedale siano d’accordo. In questo caso, il congedo di maternità va fino a 4 o 5 mesi dopo il parto.
Per tale periodo è prevista un’indennità economica pari all’80% della retribuzione da parte dell’INPS, che in alcuni settori viene integrata dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione. In caso di parto prematuro, spettano sempre cinque mesi pieni, e in casi eccezionali anche di più. Il congedo di maternità deve essere anticipato su richiesta della donna incinta in presenza di complicazioni subentrate durante la gravidanza o su concessione dell’Ispettorato del Lavoro per lavori pesanti riconosciuti dall’Ispettorato del Lavoro.
Il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità pagato al 100% che possono essere usufruiti anche giornalmente. Questi devono essere presi a partire da due mesi prima della data del parto e fino al compimento del quinto mese di vita del bambino. In caso di parto multiplo, il periodo aumenta a 20 giorni lavorativi.
Il congedo parentale è un’astensione facoltativa dal lavoro di cui è possibile usufruire su richiesta da entrambi i genitori per l’educazione del proprio figlio, e che il datore di lavoro è sempre obbligato a concedere. I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali.
Entrambi i genitori hanno diritto a 3 mesi di retribuzione al 30% ciascuno. Questi non possono essere trasferiti all’altro genitore. Inoltre, altri 3 mesi al 30% possono essere suddivisi tra i due genitori. In totale si possono richiedere 11 mesi, ma solo i primi 9 sono pagati al 30%. Il 10° e l’11° mese sono pagati al 30% solo se il reddito non supera 2,5 volte la pensione minima.
Se c’è un solo genitore, può richiedere 11 mesi invece dei 10 precedenti, e solo i primi 9 mesi sono pagati al 30%. Il 10° e l’11° mese sono pagati al 30% solo se il reddito non supera 2,5 volte la pensione minima.
Per le nascite il cui periodo di maternità/paternità obbligatoria si è prolungato oltre il 31.12.2022, è possibile richiedere da 1 a 3 mesi (non trasferibili) dei 9 previsti con una retribuzione dell’80%.
Per le nascite il cui periodo obbligatorio di maternità/paternità si è prolungato oltre il 31.12.2023, è previsto un secondo mese retribuito all’80%.
Per le nascite in cui il congedo di maternità/paternità obbligatorio è andato oltre il 31.12.2024, è previsto un terzo mese con una retribuzione dell’80%.
Le maggiorazioni dell’80% spettano fino al compimento del sesto anno di età.
Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento del 12° anno di età del bambino. La madre ha diritto a un massimo di 6 mesi retribuiti, il padre a un massimo di 7 mesi. È possibile usufruire del congedo su base oraria o giornaliera. Le domande di congedo parentale devono essere presentate per via telematica all’INPS. Per l’utilizzo del congedo giornaliero, il datore di lavoro deve essere avvisato con cinque giorni di anticipo, mentre la richiesta di fruizione oraria deve essere presentata con due giorni di anticipo.
Il congedo parentale può essere goduto anche attraverso la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time. Il part-time non può superare il 50% dell’orario di lavoro; l’opzione è usufruibile una sola volta.
Ogni madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, fino a due ore di riposo retribuito per ogni giornata di lavoro. Se la madre lavora meno di 6 ore al giorno, ha diritto ad una sola ora pagata come pausa allattamento. Tali riposi possono essere anche suddivisi tra i genitori, oppure essere concessi al padre se la madre vi rinuncia. In caso di parto plurimo, il diritto al riposo si raddoppia.
Attenzione!
Il diritto alle ore di riposo decade se nel primo anno di vita del bambino il congedo parentale viene goduto in forma di rapporto di lavoro a part-time.
In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori hanno diritto ad una aspettativa non retribuita: fino al 3° anno di vita del bambino in misura illimitata, dopodiché ogni genitore ha diritto a cinque giorni di lavoro all’anno, fino al compimento dell’8° anno di vita.
L’Assegno Unico è un sussidio statale destinato alle famiglie con figli.
Chi ha diritto all’Assegno Unico? Ne possono beneficiare le famiglie dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 18° anno di età del bambino. A determinate condizioni, l’assegno viene corrisposto fino all’età di 21 anni, mentre in caso di invalidità viene corrisposto anche dopo i 21 anni. L’Assegno Unico è cumulabile con le misure di sostegno locale per i bambini a carico.
Quanto riceve il beneficiario? L’importo è determinato in base al valore ISEE della famiglia. Gli importi variano da 57,50€ a 201,00 € per figlio minore. L’importo è ridotto per i figli fino a 21 anni di età.
Inoltre, ci sono anche alcuni aumenti per i bambini con disabilità, le famiglie con almeno 3 figli, le madri sotto i 21 anni o se entrambi i genitori lavorano.
La Provincia autonoma di Bolzano destina un contributo mensile di 200 € per ogni figlio a tutte le famiglie con bambini fino a 3 anni o fino all’eventuale ingresso del bambino nella scuola materna (al massimo fino al compimento dei 43 mesi).
Se il padre prende il congedo parentale per almeno 2 mesi alla volta, riceve un’indennità di 400-800 € al mese. Il contributo è dovuto per un massimo di 3 mesi. Il congedo parentale deve essere usufruito entro i primi 18 mesi dalla nascita.
Gli assegni familiari statali sono tarati in base a criteri di reddito e di patrimonio (ISEE). Gli importi sono di 55 € o 70 € per bambino, a seconda della situazione reddituale. L’importo aumenta per i bambini con disabilità.
I patronati dei sindacati e delle associazioni sociali sono lieti di aiutare. Maggiori informazioni sul sito web della provincia. https://famiglia.provincia.bz.it/it/sostegno-finanziario
La Provincia Autonoma di Bolzano incentiva l’inserimento di persone disabili nel mondo del lavoro. Ciò vale anche per gli apprendisti. In caso di invalidità almeno del 46% sussiste il diritto all’inserimento nel mercato del lavoro.
Le aziende e gli enti con oltre 15 dipendenti sono obbligati ad assumere disabili o invalidi. Presso l’Ufficio Integrazione Lavorativa della Provincia sono predisposti i rispettivi elenchi. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Integrazione Lavorativa (sedi a Bolzano, Egna, Merano, Bressanone, Brunico, Silandro). È possibile contattare l’ufficio anche tramite e-mail () o telefono (0471 418600).
Da quando il servizio militare obbligatorio è stato abolito, è possibile prestare un servizio volontario nell’esercito per un anno. Chi intende trovare lavoro presso uno dei corpi delle forze armate dovrà prestare preventivamente un anno di servizio volontario presso l’esercito professionale. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti delle Forze Armate e rivolgersi al nucleo informazioni del distretto militare di Bolzano. Il servizio civile volontario, invece, offre a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare un anno della propria vita al servizio di giovani, bambini e anziani o di impegnarsi in attività sociali, culturali e ambientali. Per maggiori informazioni consultare i siti internet www.provincia.bz.it/serviziocivile e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
Chi non conosce lo sguardo incredulo di chi, controllando l’estratto conto, si chiede dove siano andati a finire tutti i soldi dello stipendio?
Questo è il momento di pensare ad una consulenza finanziaria altamente professionale, ma senza scopo di lucro come la consulenza budget della CARITAS.
Questo tipo di consulenza sulla gestione del proprio budget è indicata anche per giovani che, entrati nel mondo del lavoro, non hanno il tempo necessario o l’esperienza per gestire le spese in modo accurato.
La “consulenza budget” è gratuita e garantisce la massima discrezione.
Come funziona la consulenza budget?
Basta richiedere un appuntamento per un colloquio online, all’indirizzo , oppure telefonicamente presso:
Bolzano, Via Cassa di Risparmio, 1 Tel. 0471 304 380 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12:30
Merano, Via Galileo Galilei, 84 Tel. 0473 495 630 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12:30
Bressanone, Via della Stazione, 27/a Tel. 0472 205 927 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12:30
Brunico, Via Paul von Sternbach, 6 Tel. 0474 413 977 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12:30
Lo stress positivo stimola e sprona, lo stress negativo, invece, danneggia il corpo e la mente nel lungo periodo. A causa dello stress negativo può incrementare il rischio di infortuni sul lavoro, le assenze per malattia ed anche il disagio personale.
Per contrastare efficacemente lo stress da lavoro, è innanzitutto necessario conoscere il proprio livello di stress. Qui può tornare utile lo Stressometro sviluppato dall’IPL | Istituto Promozione Lavoratori insieme a INAIL. Il questionario online si compila in pochi minuti.
Lo Stressometro misura il livello personale di stress in sei ambiti lavorativi. Il risultato finale viene poi confrontato con la media della propria categoria, regione, ecc. Sul sito si possono inoltre visionare dei brevi video utili a capire come superare le tipiche situazioni di stress sul lavoro.
Testa il tuo livello di stress su: https://stressometer.afi-ipl.org/it/stressometer-3.html