Commercio e servizi

Professione Durata
Operatore/trice d‘ufficio 36 mesi
Operatore/trice di spedizione
Operatore/trice dei sisemi e dei logistici
Commesso/a di vendita
Macellaio/a
Tecnico/a della tecnologia
dell’informazione e della comunicazione
48 mesi

Avviso per macellai/e: le regole di questo capitolo si applicano solo se l’azienda presso la quale lavori applica il contratto collettivo del commercio. A seconda del tipo di azienda, possono anche applicare il contratto collettivo dell’industria alimentare (in quel caso vedi il capitolo “Industria alimentare”) oppure il contratto collettivo dell’artigianato alimentare (in quel caso vedi il capitolo “Panificazione e pasticceria”). Se non sei sicuro/a, chiedi in azienda quale contratto collettivo applicano.

Durata dell‘apprendistato: 36 mesi per tutte le qualifiche e mansioni classiche del settore e 48 mesi per l’indirizzo informatica. Crediti formativi per diplomi scolastici/qualifiche professionali conseguiti al di fuori dell’apprendistato portano ad una riduzione del periodo di apprendistato fino ad un massimo di 24 mesi. In caso di assenza superiore a un mese per maternità, congedo parentale, malattia o infortunio, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

Periodo di prova: al massimo 60 giorni effettivi di lavoro. Se il periodo di prova coincide con il periodo di formazione scolastica, tale periodo è prolungato di pari durata.

Orario di lavoro settimanale: il normale orario di lavoro settimanale è di 40 ore (o 35 ore per minori di 16 anni). Il contratto collettivo prevede anche la possibilità di stabilire, a livello aziendale, un orario di lavoro settimanale di 38 o 39 ore. Per gli apprendisti minorenni, l’orario giornaliero non può superare le 8 ore (7 ore per i minori di 16 anni). Inoltre, ai minorenni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Apprendisti maggiorenni hanno diritto a un giorno di riposo settimanale.

Lavoro straordinario: solo agli apprendisti sopra i 18 anni è consentito prestare lavoro straordinario con il 15% di maggiorazione a partire dalla quarantunesima ora settimanale ed il 20% a partire dalla 49ª ora.

Lavoro nei giorni festivi: eventuali ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale (domenica) o in giorni festivi verranno retribuite con un supplemento del 40% (in casi eccezionali del 30%), il giorno di riposo sostitutivo deve essere goduto entro i termini di legge. Per il lavoro durante la penultima e ultima domenica prima di Natale così come per quello prestato l’8 dicembre sono previste maggiorazioni speciali e il recupero delle ore lavorate.

Ferie: le ferie annuali spettano nella misura di 26 giorni (una settimana = 6 giorni).

Permessi: spettano annualmente dei permessi retribuiti in sostituzione dei 4 giorni di festività religiose soppresse per un totale di 32 ore all’anno nei primi due anni di apprendistato. Nel terzo e quarto anno formativo, ed in aziende fino a 15 dipendenti, si maturano altre 28 ore per un totale di 60 ore annue di permessi retribuiti, mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti sono previste 36 ore (in totale 68 ore) di permesso. Solo decorsi 48 mesi dalla data della prima assunzione si matura il diritto ai permessi in misura piena, ossia rispettivamente 56 o 72 ore – oltre alle altre 32 ore – a seconda del numero dei dipendenti aziendali (in totale 88 oppure 104 ore). Se si cambia azienda bisogna farsi riconoscere i periodi già lavorati nel settore COMMERCIO per non perdere l’accrescimento delle ore di permesso in funzione dell’anzianità. Bisogna inoltre tenere conto che con la settimana lavorativa di 39 e 38 ore vengono meno rispettivamente 36 e 72 ore di permesso all’anno.

Retribuzione: la base per il calcolo della retribuzione per gli apprendisti è rappresentata dalla retribuzione del livello di qualifica finale, di regola il 4° livello. La retribuzione è determinata sulla base di percentuali che seguono il percorso della formazione.

COMMERCIO E SERVIZI
Base di calcolo lordo mensile 1.782,68 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 45% 802,20 €
2° anno 60% 1.069,60 €
3° anno 75% 1.337,01 €
4° anno 75% 1.337,01 €

*Un ulteriore aumento salariale di 35 € lordi a livello nazionale è previsto a partire da novembre 2025. Le tabelle salariali aggiornate sono consultabili nella versione online di quest’Agenda Apprendisti.

Per la frequenza della scuola professionale non è consentita alcuna detrazione dalla retribuzione.

Mensilità aggiuntive: a Natale (tredicesima) e a luglio (quattordicesima) vanno riconosciute le mensilità supplementari, il cui ammontare viene calcolato in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati.

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare: se l’apprendista decide di aderire a un fondo pensione integrativo (di solito il Laborfonds), anche il datore di lavoro versa un contributo mensile stabilito dal contratto collettivo, che attualmente è pari all’1,55%.

Prestazioni degli enti bilaterali: gli enti bilaterali EBK, ENBIT e EBIDIM (verifica a quale sei iscritto/a guardando sulla busta paga oppure chiedendo aiuto al sindacato) sono stati fondati e vengono gestiti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali. Nei loro compiti rientra quello di fornire servizi mirati per le imprese del settore terziario della distribuzione e dei servizi e per i loro dipendenti. L’attuale lista delle prestazioni include offerte per la formazione professionale, premio natalità, rimborso spese per l’assistenza dei bambini negli asili nido e premi per i migliori apprendisti. Per poter usufruire di questi servizi l’azienda deve essere in regola con il pagamento dei contributi, di cui una parte è a carico dei dipendenti. Il datore di lavoro che omette il versamento dei contributi è tenuto a corrispondere al lavoratore mensilmente un importo pari a 0,30% di paga base e contingenza. Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti Internet www.ebk. bz.it, www.enbitbz.it oppure www.ebidim.it e presso le organizzazioni sindacali.

Malattia: dal 4° al 180° giorno di malattia l’indennità (che deve essere versata direttamente dall’azienda) è sempre pari al 100% della retribuzione. I primi tre giorni vengono retribuiti soltanto per i primi 6 eventi di malattia nell’anno con il 60% della retribuzione.

Infortunio sul lavoro: dal giorno successivo all’infortunio e per un massimo di 6 mesi, la ditta deve integrare l’indennità dell’INAIL per raggiungere il 100% della retribuzione. Dopo si ha soltanto diritto all’indennità INAIL e alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione. Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle rispettive voci.

Assistenza sanitaria integrativa: tutti i lavoratori del settore del commercio e dei servizi (anche gli apprendisti) sono iscritti a un fondo di sanità integrativa (simile a un’assicurazione sanitaria privata). Questo fondo rimborsa in parte le spese personali per la salute (per esempio dentista, ticket ospedaliero, visite private, prestazioni durante la gravidanza, …). Le aziende sono obbligate a iscrivere i propri dipendenti al fondo in questione e versare i relativi contributi. I lavoratori hanno in tal modo la possibilità di usufruire gratuitamente di determinate prestazioni mediche, fornite da medici o istituti convenzionati con il Fondo, oppure chiedere il rimborso delle spese corrispondenti. L’azienda che omette il versamento delle quote di iscrizione è tenuta alternativamente a erogare mensilmente un importo pari a 16 € lordi. Ulteriori informazioni a proposito sul sito Internet del Fondo www.fondoest.it e presso le organizzazioni sindacali.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle voci “Risoluzione del contratto di apprendistato”, “Licenziamento”, “Dimissioni”.

Periodo di preavviso: il termine di preavviso è di 15 giorni di calendario e decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.

L’impiego degli apprendisti nel settore del COMMERCIO è disciplinato dalle disposizioni generali di legge per gli apprendisti e la tutela dei minori, dal contratto collettivo nazionale del lavoro, dal contratto integrativo provinciale per il settore terziario, distribuzione e servizi del 15 maggio 2025 e dall’accordo sull’apprendistato nella Provincia di Bolzano del 29 agosto 2007, del 27 settembre 2013 e del 22 febbraio 2017.

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