| Professione | Durata |
| Bottaio/a | 36 mesi |
| Tornitore/trice in legno | |
| Tappezziere/a e arredatore/trice tessile | |
| Fabbricante di strumenti musicali
(a fiato in ottone, a fiato in legno) |
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| Operatore/trice delle tecniche di taglio del legno | |
| Operatore/trice in tecnologie di lavorazione del legno | |
| Falegname | 48 mesi |
| Scultore/trice d’ornamento | |
| Scultore/trice in legno | |
| Policromatore/trice | |
| Doratore/trice |
Periodo di prova: 30 giorni lavorativi effettivi.
Orario di lavoro settimanale: 40 ore, suddivise in 5 giorni. Nel settore LEGNO ARTIGIANATO, qualora fosse ricorrente la settimana di 6 lavorativi, è prevista un’integrazione salariale dell’8% sull’orario di lavoro del sabato.
Ore di lavoro straordinarie: i giovani tra i 16 e i 18 anni possono lavorare al massimo 40 ore alla settimana, gli apprendisti sopra i 18 anni possono lavorare al massimo 44 ore (retribuzione degli straordinari a partire dalla 41a ora della settimana: 28%).
Ferie: 4 settimane (160 ore). Agli apprendisti sotto i 16 anni spettano 30 giorni di calendario
Permessi: 4 giorni (32 ore) in sostituzione delle festività religiose abolite, in aggiunta 16 ore all‘anno come riduzione dell’orario di lavoro nell’artigianato, 56 ore nell’industria.
Retribuzione nel settore LEGNO ARTIGIANATO: la base di calcolo è il salario lordo della categoria “D”. Per gli apprendisti che lavorano nel settore del legno e che sono stati assunti dopo il 1° luglio 2016 a partire dal primo anno scolastico si applica una scala graduale basata sul successo scolastico.
| LEGNO settore ARTIGIANATO | ||||
| Base di calcolo: retribuzione lorda mensile categoria “D” (dal 01.01.2026) | 1.752,57 € | |||
| Retribuzione lorda dell’apprendista | Pagella con voto medio 7+ | |||
| 1° anno | 35% | 613,40 € | 45% | 788,66 € |
| 2° anno | 50% | 876,29 € | 60% | 1.051,54 € |
| 3° anno | 60% | 1.051,54 € | 70% | 1.226,80 € |
| 4° anno | 70% | 1.226,80 € | 80% | 1.402,06 € |
Futuri aumenti salariali settore legno artigianato (base di calcolo, lordo mensile)
| 1° ottobre 2026 | 1.787,57 € |
Per la retribuzione degli apprendisti del settore INDUSTRIA DEL LEGNO la base di calcolo è il salario lordo mensile della categoria AE2. Per calcolare il salario orario, il salario mensile viene diviso per 174.
| LEGNO settore INDUSTRIA | ||
| Base di calcolo: retribuzione lorda mensile categoria AE2 (dal 01.01.2025) | 1.981 € | |
| Retribuzione lorda dell’apprendista | ||
| 1° anno | 45% | 891,45 € |
| 2° anno | 60% | 1.188,60 € |
| 3° anno | 70% | 1.386,70 € |
| 4° anno | 80% | 1.584,80 € |
Tredicesima: nel settore artigianato, prima di Natale, viene liquidata un’ulteriore retribuzione mensile, la cosiddetta “tredicesima”. Nel settore industria è integrata nella busta paga di dicembre. L’importo della mensilità aggiuntiva è proporzionato al numero di mesi lavorati nell’anno.
TFR e pensione integrativa: se l’apprendista decide di iscriversi al “Laborfonds”, anche il datore di lavoro versa un contributo mensile, stabilito dal contratto collettivo.
Legno Artigianato: se il dipendente decide di versare l’1%, il datore di lavoro versa l’1%. Se il dipendente decide di pagare il 2%, o più, il datore di lavoro paga il 2%.
Legno Industria: se l’apprendista decide di versare l’1,3%, il datore di lavoro versa il 2,3%. Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo ad una percentuale pari al 3% o ad una percentuale superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro. Per maggiori informazioni, si veda il capitolo 1 “Disposizioni generali per gli apprendisti” alle voci “trattamento di fine rapporto” e “pensione integrativa”.
Malattia e infortunio non sul lavoro: l’assenza viene giustificata dal medico di base. Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro: l’infortunio sul lavoro viene certificato dall’ospedale; il medico di base può estendere l’inabilità lavorativa, se necessario. L’azienda ha l’obbligo di integrare l’indennità di infortunio dell’INAIL fino al 100% della retribuzione spettante per il periodo di assenza.
Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle voci “Risoluzione del contratto di apprendistato”, “Licenziamento”, “Dimissioni”.
Periodo di preavviso: 15 giorni
L’impiego degli apprendisti nel settore del LEGNO ARTIGIANATO è regolato dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani in generale, dal contratto collettivo nazionale del 05.03.2024, dall’accordo integrativo provinciale, dalla Legge provinciale del 4 luglio 2012, n.12 “Ordinamento dell’apprendistato”, e dal nuovo ordinamento dell’apprendistato nel settore artigiano del 13.12.2021.
L’impiego degli apprendisti nel settore del LEGNO INDUSTRIA è regolato dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani più in generale, dal contratto collettivo di stato del 20.06.2023, dalla Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 12, del 4 luglio 2012, “Ordinamento dell’apprendistato” e dall’Accordo provinciale tra industria e artigianato del 06.07.2021.