Alberghiero

Professione Durata Stagionalità
Cuoco/a 36 mesi

Durata ridotta di 1/6 se svolto in aziende di carattere stagionale

Cameriere/a
Operatore/trice d’ ufficio
Pasticciere/a
Acconciatore/trice 48 mesi
Estetista

Avviso per pasticcieri/pasticciere: se non lavori presso un’azienda del settore del turismo (hotel, ristorante, bar…), bensì presso un panificio, si applica un contratto collettivo diverso. In questo caso, vedi la sezione “Panificazione e Pasticceria”.

Periodo di apprendistato: l’apprendistato per estetisti/e e acconciatori/trici ha una durata di 48 mesi, mentre per le altre figure professionali di cui sopra la durata è di 36 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta di 1/6 se l’apprendistato viene svolto presso aziende a carattere stagionale. Se si dispone di crediti formativi (frequenza di una scuola superiore o professionale prima dell’inizio dell’apprendistato), la durata dell’apprendistato può essere ridotta. In caso di assenza superiore a un mese per maternità, congedo parentale, servizio civile, malattia o infortunio, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

Periodo di prova: non può essere superiore a 25 giorni di effettivo lavoro in aziende aperte tutto l’anno, mentre in aziende stagionali, sia alberghiere che non, il periodo di prova corrisponde a 10 giorni di lavoro effettivo.

Orario di lavoro settimanale: il normale orario di lavoro settimanale per i minorenni è di 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere (o di 35 ore settimanali e 7 ore giornaliere per i minori di 16 anni) e non è ammesso il lavoro straordinario. Allo stesso modo è loro vietato il lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6 così come dalle ore 23 alle ore 7. Agli apprendisti di età superiore a 18 anni può essere richiesto il lavoro straordinario (maggiorazione per lavoro straordinario a partire dalla 41° ora settimanale: 30%).

Riposo settimanale: agli apprendisti minorenni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi. Gli apprendisti maggiorenni hanno diritto a un giorno di riposo settimanale.

Ferie: le ferie annuali spettano nella misura di 26 giorni (per una settimana di ferie vengono addebitati 6 giorni). Sia nelle strutture ricettive che in quelle non ricettive, i lavoratori hanno diritto a 104 ore di permesso retribuito all’anno.

Retribuzione: la base per il calcolo della retribuzione per gli apprendisti è rappresentata dalla retribuzione del livello di qualifica finale, il 4° livello. Per ogni anno di apprendistato concluso si applica una percentuale più alta (vedi tabella sottostante). Dopo la qualifica, l’apprendista viene inquadrato al 4° livello.

ALBERGHIERO Esercizi non alberghieri Aziende alberghiere
Retribuzione dell’apprendista in caso di contratto indeterminato
Stipendio lordo mensile,
base di calcolo
  1.782,69 €* 1.790,69 €*
1° anno 55% 980,48 € 984,88 €
2° anno 83% 1.479,63 € 1.486,27 €
3° anno 90% 1.604,42 € 1.611,62 €
4° anno 90% 1.604,42 € 1.611,62 €
Retribuzione dell’apprendista in caso di contratto stagionale (supplemento retributivo +8%)
Stipendio lordo mensile,
base di calcolo
1.925,31 € 1.933,95 €
1° anno 55% 1.058,92 € 1.063,67 €
2° anno 83% 1.598,01 € 1.605,18 €
3° anno 90% 1.732,78 € 1.740,55 €
4° anno 90% 1.732,78 € 1.740,55 €
In entrambi i casi vale:
Detrazione per pasto 1,65 € 0,90 €
Detrazione per colazione 0,16 €
Detrazione per pernottamento 1,00 €

* Da dicembre 2025 in poi lo stipendio lordo mensile (base di calcolo) per tutti gli apprendisti del settore aumenterà di 20 €.

La retribuzione non deve essere diminuita per la frequenza alla scuola professionale. La retribuzione mensile viene erogata alla fine del mese, al più tardi entro i primi sei giorni del mese successivo. Al riguardo deve essere consegnato all’apprendista anche il cedolino stipendiale.

Aumento per domeniche e giornate festive: 10% per la domenica e 20% per le giornate festive come maggiorazioni alla retribuzione oraria.

Mensilità aggiuntive: la tredicesima mensilità aggiuntiva viene pagata a dicembre, mentre la quattordicesima a giugno. L’importo viene calcolato in rapporto ai mesi lavorati nel corso dell’anno. Esclusivamente per le aziende a carattere stagionale, è concesso il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità anche mensilmente. Tale scelta dovrà risultare da atto scritto.

Azienda a carattere stagionale: per lavoro stagionale si intende un contratto di lavoro presso un’azienda che effettua un’interruzione dell’attività nel calendario annuale per una durata prestabilita. Le aziende stagionali sono obbligate a provvedere all’occupazione dell’apprendista per tutto il periodo stagionale. L’apprendista assunto con contratto stagionale ha inoltre il diritto di continuare l’apprendistato presso la stessa azienda, se lo richiede per iscritto all’azienda entro 60 giorni dopo la fine della stagione.

Agli apprendisti assunti in aziende a carattere stagionale, le ore frequentate nelle dieci settimane di scuola professionale vengono pagate alla conclusione del rapporto di lavoro con l’ultima busta paga nella misura del 15% delle spettanze contrattuali totali per la stagione (retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi e ferie).

Gli apprendisti stagionali ricevono un compenso mensile addizionale dell’8%, calcolato sullo stipendio effettivo.

Vitto e alloggio: per pranzo e cena sono previsti 30 minuti di pausa, che non vengono considerati come ore di lavoro se l’apprendista può usufruirne senza interferenze. Per la colazione vale la stessa considerazione calcolando il tempo di 15 minuti, se viene consumata dopo l’inizio dell’orario di lavoro. Per il vitto e l’alloggio vengono calcolati i seguenti importi convenzionali da detrarre: per esercizi non alberghieri, 1,65 € per pasto; per esercizi alberghieri, 0,90 € per pranzo/cena, 0,16 € per colazione e 1,00 € per alloggio.

T.F.R. e previdenza complementare: se l’apprendista aderisce a un fondo di previdenza complementare (molto spesso Laborfonds) e decide di destinare, in aggiunta al TFR, anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1,55% della retribuzione. Qualora il lavoratore/la lavoratrice versi almeno il 2%, il contributo del datore di lavoro aumenta dall’1,55% al 2%.

Prestazioni dell’ente bilaterale: l’ente bilaterale Cassa Turistica Alto Adige è stato fondato e viene gestito dalle organizzazioni sindacali e dall’associazione datoriale. Nei suoi compiti rientra quello di fornire servizi mirati per le imprese del settore turismo e per i loro dipendenti. L’attuale lista delle prestazioni include offerte per la formazione professionale, un contributo per l’assistenza estiva per i figli e anche un premio per i migliori apprendisti. Per poter usufruire di questi servizi l’azienda deve essere in regola con il pagamento dei contributi, di cui una parte è a carico dei dipendenti. Ulteriori informazioni le potete trovare sul sito www.stk-cta.it e/o presso le organizzazioni sindacali.

Malattia, incidente e infortunio: l’apprendista ha diritto dal 1° al 180° giorno al pagamento della retribuzione nella misura del 100% (viene pagato direttamente dall’azienda). Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle rispettive voci.

Assistenza sanitaria integrativa: Tutti i lavoratori del settore alberghiero (anche gli apprendisti) sono iscritti a un fondo di sanità integrativa (simile a un’assicurazione sanitaria privata). Questo fondo rimborsa in parte le spese personali per la salute (per esempio dentista, ticket ospedaliero, visite private, prestazioni durante la gravidanza…). Sindacati e associazioni datoriali su livello nazionale hanno istituito per i lavoratori dipendenti nel settore del turismo due Fondi per l’assistenza sanitaria integrativa: “Fondo Fast” per le imprese del settore alberghiero e “Fondo Est” per il settore degli esercizi non alberghieri. Su livello territoriale è stato istituito nel 2022 il fondo sanitario “MySanitour+”. Un grande vantaggio del fondo locale è che le aziende devono pagare i contributi anche per i lavoratori stagionali. Ulteriori informazioni a riguardo sui siti internet dei Fondi (www.fondoest.it, www.fondofast.it, www.mysanitour.it) e presso le organizzazioni sindacali.

 Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle voci “Risoluzione del contratto di apprendistato”, “Licenziamento”, “Dimissioni”.

Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario per le figure professionali del 4° livello per i contratti di apprendistato sia a tempo indeterminato che stagionali. Il periodo di preavviso può decorrere da qualunque giorno del mese.

L’impiego degli apprendisti nel settore ALBERGHIERO è disciplinato dalle disposizioni generali di legge per gli apprendisti e la tutela dei minori, dal contratto collettivo nazionale per il settore ALBERGHIERO del 5 luglio 2024 e per gli esercizi non alberghieri del 5 giugno 2024 e dal contratto integrativo provinciale per il settore del turismo del 2 agosto 2024.

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