Professione | Durata |
Pavimentista |
36 mesi |
Operatore/trice d’ufficio | |
Conciatetti | |
Tecnico/a di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzioni condotte |
48 mesi |
Piastrellista e posatore/trice di pietra, ceramica e mosaici | |
Muratore/trice | |
Pittore/trice e verniciatore/trice | |
Carpentiere/a in legno |
Periodo di prova: 30 giorni lavorativi.
Ferie: 4 settimane di ferie, pagate tramite la Cassa Edile.
Permessi: 88 ore retribuite all’anno. Queste vengono pagate e indicate (4,95%) mensilmente sulla busta paga e possono essere godute, su accordo con la direzione aziendale, fino a giugno dell’anno successivo e verrà prorogato per ulteriori 2 anni.
Retribuzioni dell‘apprendista edile nel settore ARTIGIANATO: la base di calcolo è la retribuzione lorda prevista per l’operaio qualificato di 2° livello, e quindi scaglionata. Per gli apprendisti vige la retribuzione secondo l’accordo di apprendistato provinciale del 13.12.2021 che regola le percentuali retributive dal 35% al 70% in base all’anno di apprendistato.
EDILIZIA settore artigianato | ||||
Base di calcolo: stipendio lordo orario dell’operaio qualificato (dal 01.07.2023) |
11,33 € | |||
Stipendio lordo dell’apprendista | Indennità di introduzione al settore edile artigianato | Totale lordo | ||
1° anno | 35% | 3,97 € | 1,15 € | 5,12 € |
2° anno | 50% | 5,67 € | 1,15 € | 6,82 € |
3° anno | 60% | 6,80 € | 1,15 € | 7,95 € |
4° anno | 70% | 7,93 € | 1,15 € | 9,08 € |
Attualmente i sindacati sono in trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale; pertanto, mancano ancora i dati relativi all’aumento salariale di quest’anno. Le tabelle salariali aggiornate sono consultabili nella versione online di quest’Agenda Apprendisti.
La base di calcolo per il salario di apprendistato dei lavoratori del settore EDILE è il salario orario lordo (salario di base, quota, indennità di superficie) del lavoratore qualificato. L’Accordo provinciale del settore INDUSTRIA del 06.07.2021 regola le percentuali iniziali in base all’anno di apprendistato dal 45% all’80%.
Retribuzioni dell’apprendista edile nel settore INDUSTRIA
EDILIZIA settore industria | ||
Base di calcolo: stipendio lordo mensile orario (dal 01.02.2025) |
11,28 € |
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Retribuzione lorda dell’apprendista | ||
1° anno | 45% | 5,32 € |
2° anno | 60% | 7,09 € |
3° anno | 70% | 8,27 € |
4° anno | 80% | 9,46 € |
La base di calcolo della retribuzione dell’apprendista operatore d’ufficio edilizia è rappresentata dalla retribuzione lorda prevista per il 3° livello.
EDILIZIA settore INDUSTRIA –Operatore/trice d’ufficio | ||
Base di calcolo: stipendio lordo mensile 3° livello (dal 01.02.2025) |
2.235,54 € | |
Retribuzione lorda dell’apprendista | ||
1° anno | 45% | 1005,99 € |
2° anno | 60% | 1.341,32 € |
3° anno | 70% | 1.564,88 € |
4° anno | 80% | 1.788,43 € |
Il salario orario costituisce l’importo base per calcolare anche i permessi retribuiti (4,95%), l’accantonamento da versare alla Cassa edile (18,5% lordo – 14,2% netto) nonché tutte le altre indennità previste dal contratto collettivo nazionale o provinciale, per esempio EVR (elemento variabile della retribuzione), lavoro straordinario, trasferte, ecc.
Anzianità Professionale Edile (APE): a coloro che maturino in un biennio di apprendistato/lavoro 2.100 ore versate in Cassa Edile, comprese le ore di malattia, infortunio e paga da recupero ore, spetta un’indennità di anzianità chiamata APE. Tale indennità viene corrisposta dalla Cassa Edile nel mese di maggio dell’anno successivo sulla base delle ore maturate nel periodo precedente da ottobre a settembre.
Tredicesima mensilità e ferie: ferie e tredicesima si maturano per ogni ora lavorata e vengono versate mensilmente dal datore di lavoro alla Cassa Edile (14,2%). A luglio e a dicembre la Cassa Edile accredita questi importi sul conto corrente dell’apprendista.
Indumenti da lavoro gratuiti: all’apprendista spettano gli indumenti di lavoro a partire dal giorno dell’assunzione, mentre il lavoratore deve aver maturato 420 ore lavorative effettive per beneficiarne. L’apprendista riceve gli indumenti per il lavoro dalla Cassa Edile di Bolzano. L’apprendista riceve gli indumenti per il lavoro dalla Cassa Edile di Bolzano e può scegliere tra varie opzioni (vedi il prospetto della Cassa Edile). https://cebk.bz.it/vestiario-arbeitskleidung/it/
Mensa o pasti caldi gratuiti: ogni apprendista ha diritto a un pasto caldo a mezzogiorno composto da primo, secondo e bevanda. L’impresa provvederà mediante l’allestimento di un servizio mensa in locali idonei o il ricorso a servizi esterni (ristorante).
Trasferta: a ogni apprendista che presta la propria opera fuori dal Comune di prima assunzione (cantiere) e/o in una nuova sede spetta un’indennità di trasferta che è esente da imposte e quindi è una retribuzione netta.
L’indennità di trasferta dell’apprendista edile nel settore ARTIGIANATO si calcola in percentuale sulla base giornaliera di quella dell’operaio qualificato di secondo livello come segue (dall’01.07.2023):
<10 km | 7,50 € |
>10 km – 30 km | 12,00 € |
>30 km – 60 km | 16,50 € |
>60 km | 20,50 € |
L’indennità di trasferta dell’apprendista edile nel settore INDUSTRIA EDILE viene fissata come segue per un lavoratore qualificato del secondo livello (dal 01.02.2025):
<15 km | 11 % della retribuzione oraria |
>15 km – 30 km | 16 % della retribuzione oraria |
>30 km – 60 km | 21% della retribuzione oraria |
>60 km | 25 % della retribuzione oraria |
L’impresa cercherà nel limite del possibile di organizzare con propri mezzi il trasporto quotidiano degli apprendisti dalla sede dell’azienda fino al cantiere.
Tutela della salute dei giovani e sicurezza sul lavoro: fino al compimento del diciottesimo anno di età, gli apprendisti minorenni non possono lavorare di notte (dalle ore 22:00 alle 06:00) né effettuare lavoro straordinario, così come previsto dalla legge a tutela del lavoro minorile n. 977 del 1967. Sono a carico delle imprese i controlli annuali di idoneità fisica al lavoro dei giovani, controlli da effettuarsi nelle strutture sanitarie pubbliche. La completa o parziale inidoneità a uno specifico lavoro deve essere esplicitamente certificata dal medico e comunicata al giovane interessato.
I ragazzi hanno il diritto ad almeno 2 giorni di riposo alla settimana, possibilmente includendo la domenica. Solo per fondate necessità di ordine tecnico e organizzativo è ammessa la riduzione di tale periodo di riposo che comunque non può mai essere inferiore a 36 ore settimanali. Il rumore negli ambienti di lavoro per i giovani non deve superare il livello di 80 decibel.
Rischi di incidenti e materiali pericolosi in cantiere: ogni apprendista all’ingresso nel settore edilizio ha l’obbligo di formazione con un corso base di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro. Queste iniziative formative sono da ripetere ogni anno con ulteriori 8 ore di formazione.
Malattia e infortunio non sul lavoro: l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 9 mesi; in caso di anzianità aziendale superiore a 3,5 anni, per 12 mesi. In caso di malattia, all’apprendista spetta il 100% della retribuzione a partire dal 4° fino al 270° giorno. In caso di malattia di durata inferiore ai 6 giorni, i primi tre giorni non vengono retribuiti. Con malattie di durata tra 6 e 11 giorni, i primi tre giorni sono retribuiti al 50% e in caso di malattie con durata superiore a 11 giorni, tutti i giorni sono retribuiti al 100%.
Spese sanitarie: ogni apprendista è automaticamente iscritto al fondo sanitario nazionale SANEDIL, attraverso il quale vengono parzialmente rimborsate varie spese sanitarie come cure dentistiche, occhiali, lenti, ecc. È tuttavia possibile aderire al FONDO SANITARIO ALTO ADIGE compilando, firmando e inviando il relativo modulo alla Cassa Edile. Il modulo di adesione e ulteriori informazioni sono disponibili alle pagine:
https://www.sani-fonds.it/it/edilizia
https://cassaedile.bz.it/prestazioni_1#gsc.tab=0
Certificato di malattia: il certificato di malattia deve essere inviato telematicamente dal medico o dall’ospedale direttamente all’INPS e l’apprendista deve consegnarlo o comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.
Infortunio sul lavoro: all’apprendista spetta la normale retribuzione per tutta la durata della sospensione lavorativa certificata. I primi 3 giorni sono a carico dell’azienda, a partire dal 4° giorno interviene l’INAIL che paga il 60% e l’azienda integra con importi fissi (vedi tabella Cassa Edile). Gli importi fissi aziendali vengono inseriti in busta paga, mentre la parte dell’INAIL viene trasferita direttamente o dall’Istituto stesso o dal datore di lavoro. In caso di infortunio sul posto di lavoro, la conservazione del posto di lavoro è garantita fino alla guarigione clinica. Ulteriori informazioni alle rispettive voci presenti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”).
Trattamento di fine rapporto (TFR) e previdenza complementare: per la pensione integrativa è previsto, sia nel settore edile artigianale che nel settore edile industriale, un contributo sui versamenti previdenziali pari al 2% del salario contrattuale, di cui l’1% a carico dell’apprendista e l’altro 1% a carico dell’impresa. Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo a una percentuale pari o superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.
Preavviso: 15 giorni di calendario. Il contratto di apprendistato può essere risolto alla scadenza del rapporto di apprendistato con un preavviso di 15 giorni di calendario. Il preavviso deve essere rispettato sia dal datore di lavoro che dall’apprendista. La risoluzione da parte del datore di lavoro deve avvenire per iscritto (lettera raccomandata con avviso di ricevimento). La risoluzione da parte dell’apprendista deve avvenire per via telematica tramite il sito del Ministero del Lavoro.
Risoluzione del rapporto di apprendistato: nel settore EDILIZIA, le parti contraenti concordano espressamente un periodo di dieci giorni lavorativi dalla fine del periodo di apprendistato (durata complessiva del contratto) o dal completamento dell’esame di qualifica, indipendentemente dal suo esito.
Il rapporto di lavoro degli apprendisti nel settore dell’EDILIZIA ARTIGIANALE è regolato dalle disposizioni di legge per i giovani e gli apprendisti in generale, dal contratto collettivo nazionale del 04 maggio 2022 e dall’accordo provinciale per la riforma dell’apprendistato nel settore dell’artigianato del 13 dicembre 2021.
Il rapporto di lavoro degli apprendisti nel settore dell’EDILIZIA è regolato dalle disposizioni di legge per i giovani e gli apprendisti in generale, dal contratto collettivo nazionale del 21 febbraio 2025 e dall’accordo regionale sulla nuova regolamentazione dell’apprendistato di primo livello nel settore industriale del 6 luglio 2021.