Industria alimentare

Professione Durata
Assistente di laboratorio lattiero-caseario 36 mesi
Birraio/a
Distillatore/trice
Macellaio/a
Operatore/trice in tecniche di lavorazione molitoria e dei cereali
Operatore/trice d’ufficio
Operatore/triche dei sistemi e dei servizi logistici
Panettiere/a
Pasticciere/a
Tecnico/a della trasformazione lattiero-casearia

Nota per i macellai: le disposizioni del presente capitolo si applicano ai macellai la cui azienda è soggetta al contratto collettivo dell’industria alimentare. A seconda dell’azienda, può essere applicato anche il contratto collettivo del commercio (vedi capitolo “Commercio e servizi”). In caso di dubbi, chiedi all’azienda quale contratto collettivo si applica al vostro caso.

Durata dell‘apprendistato: 3 o 4 anni (36 mesi; vedi elenco delle professioni che prevedono un apprendistato).

Periodo di prova: un mese per i livelli 4 e 5, tre mesi per i livelli 2 e 3.

Orario di lavoro settimanale: 40 ore settimanali o 39 ore settimanali con utilizzo parziale delle 76 ore di permessi retribuiti personali all’anno, distribuite su cinque o sei giorni alla settimana. L’orario di lavoro deve essere esposto in modo visibile nell’azienda e indicare il giorno (o i giorni) di riposo settimanale.

Ferie: 26 giorni lavorativi all’anno. Per ogni mese di formazione duale si matura un dodicesimo delle ferie annuali; i mesi con più di 15 giorni sono considerati come mesi interi.

Permessi: quattro giorni di riposo retribuiti o 32 ore all’anno per i quattro giorni festivi religiosi aboliti, 76 ore libere retribuite per la riduzione dell’orario di lavoro.

Retribuzione: la base salariale per gli apprendisti è il salario mensile lordo di un lavoratore qualificato. Su questa base viene calcolato proporzionalmente il salario dell’apprendista.

INDUSTRIA ALIMENTARE (01.01.2026–01.12.2026)
Base di calcolo: retribuzione lorda mensile 4° livello 2.054,81 €

 

Retribuzione lorda dellapprendista
1° anno 45% 924,66 €
2° anno 60% 1.232,87 €
3° anno 70% 1.438,37 €
4° anno 80% 1.643,85 €

Futuri aumenti salariali settore industria alimentare (base di calcolo, lordo mensile):

Da gennaio 2027 2.088,98 €

Le ore di scuola professionale devono essere retribuite normalmente, anche se si tratta di corsi a blocco della durata di 9-10 settimane, nel qual caso vengono calcolate 40 ore per settimana scolastica. La retribuzione oraria viene calcolata dividendo la retribuzione mensile lorda per 173.

Mensilità aggiuntive: la tredicesima mensilità aggiuntiva deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Spetta una quattordicesima mensilità, da erogare entro il 1° luglio di ogni anno. Se i giorni lavorativi entro un mese sono più di 15, vengono considerati come mese intero.

Premio di produttività: a livello aziendale, si possono contrattare premi di produzione e di produttività, sui quali viene applicata una tassazione forfettaria del 5%. Se non esiste contrattazione aziendale, agli apprendisti spetta un premio produttività-garanzia in base al livello di formazione acquisito ed il relativo inquadramento.

Indumenti da lavoro: sia i lavoratori che gli apprendisti ricevono annualmente dalla ditta degli indumenti di lavoro, adeguati all’ambiente di lavoro (berretto, grembiule acqua repellente, scarpe, tuta ecc.).

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.): Questa quota di retribuzione, calcolata mensilmente, corrisponde a circa una mensilità per ogni anno di lavoro (dettagli: Cap. 1, “Trattamento di fine rapporto”). Dal 1° luglio 2026, trascorsi 60 giorni dall’assunzione, l’importo confluirà automaticamente in un fondo pensione complementare (solitamente Laborfonds), a meno che non si decida attivamente di lasciarlo in azienda. Anche chi è stato assunto prima di tale data può trasferire in un fondo la liquidazione finora accantonata in azienda. Date le notevoli differenze fiscali e per garantirsi la migliore tutela pensionistica, si raccomanda vivamente una consulenza presso i sindacati.

Previdenza integrativa: se l’apprendista decide di entrare in un fondo di previdenza complementare come nel Laborfonds regionale, il datore di lavoro deve versare in favore dell’apprendista un contributo mensile. Questa quota dal 01.12.2023 1,5% del salario mensile lordo. Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo ad una percentuale pari al 3% o ad una percentuale superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Malattia o infortunio non sul lavoro: L’assenza deve essere comunicata al datore di lavoro prima del normale inizio del lavoro. Entro i successivi due giorni, deve essere inviato all’azienda un certificato medico emesso e firmato dal medico di famiglia. Se l’apprendista, dopo la scadenza dei citati periodi di conservazione, non dovesse presentarsi in azienda entro tre giorni, il contratto di apprendistato si considera risolto. Per malattie con una convalescenza di più di 5 giorni nel certificato medico deve essere indicato, se esistente, un eventuale pericolo di contagio. Con anzianità fino a cinque anni, il posto di lavoro-formazione nella stessa azienda in caso di malattia lunga rimane conservato fino a 6 mesi nell’arco di 17 mesi, mentre per anzianità superiori la conservazione è garantita per 12 mesi nell’arco di 24 mesi. L’indennità di malattia per i primi 6 mesi viene erogata per intero, mentre per il periodo successivo si riduce alla metà.

Infortunio sul lavoro: in caso d’infortunio sul lavoro, l’apprendista ha diritto a un’indennità infortunistica del 100% della normale retribuzione, della quale una parte sostanziale (60% per i primi 90 giorni e poi il 75%) viene pagata dall’Ente pubblico infortunistico INAIL, ed il resto dall’azienda. In caso di invalidità permanente subita dall’apprendista, il datore di lavoro si impegna a ricercare all’interno della stessa azienda un posto di lavoro adeguato alle successive condizioni di salute dell’apprendista. Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “malattia, INPS, infortunio sul lavoro, INAIL”.

Risoluzione del contratto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti sono contenute nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”.

Preavviso: 15 giorni calendari

Il rapporto di lavoro e formazione degli apprendisti nel settore dell’INDUSTRIA ALIMENTARE è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L. 2023-2027), che è stato rinnovato il 1° marzo 2024 dalle organizzazioni sindacali nazionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. A ciò si aggiungono le disposizioni di legge generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i giovani e gli apprendisti a livello statale e provinciale e l’accordo quadro sull’apprendistato del 6 luglio 2021, stipulato tra la Confederazione delle imprese altoatesine/Confindustria e le confederazioni sindacali (SGBCISL, CGIL/AGB,  UIL-SGK, ASGB).

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