Panificazione e pasticceria

Professione Durata
Panettiere/a 36 mesi
Pasticcere/a

 

Panettieri e pasticcieri con CCNL per panettieri (FIPPA)

Durata dell‘apprendistato: massimo 36 mesi

Periodo di prova: massimo 30 giorni lavorativi.

Orario di lavoro settimanale: 35 o 40 ore settimanali ripartite su 5 o 6 giornate. L’orario deve essere affisso in azienda in posizione ben visibile e deve prevedere un giorno di riposo settimanale

Ferie: 173 ore (26 giorni lavorativi).

Permessi: 60 ore all’ anno, di cui 4 giorni di riposo (32 ore) all’anno per le 4 festività soppresse e 28 ore a titolo di riduzione dell’orario lavorativo. Chi lavora più di 3 ore del proprio normale orario di lavoro durante le ore notturne (tra le 22:00 e le 4:00) ha diritto a 8 ore di riduzione dell’orario di lavoro in aggiunta alle 28 ore.

Retribuzione: lo stipendio dell’apprendista si calcola in percentuale sulla base della retribuzione lorda mensile di un lavoratore qualificato, ovvero un panettiere di livello A2. Dal 1° novembre 2025 sono in vigore i seguenti salari, comprensivi dell’elemento provinciale:

Attenzione:

è possibile che per i pasticcieri vengano applicati tre diversi contratti collettivi. Dipende dal contratto collettivo applicato dall’azienda formatrice. Questo è riportato nel contratto di apprendistato.

Se la formazione si svolge nel settore del turismo o alberghiero, si applicano le disposizioni del settore turistico (vedi capitolo settore alberghiero).

Se la formazione avviene in un panificio, si applicano le disposizioni del contratto collettivo e del contratto di apprendistato come per i panettieri (vedi l’apposito capitolo).

In una pasticceria, invece, è possibile che si applichi il contratto collettivo nazionale per l’artigianato alimentare e anche il contratto di apprendistato per l’artigianato (si veda “Panettieri e pasticcieri con contratto per settore artigianato alimentare“).

Anche per i panettieri è possibile che si applichi un secondo contratto collettivo, ovvero quello dell’artigianato alimentare come per i pasticceri e il contratto di apprendistato per l’artigianato (si veda “Panettieri e pasticcieri con contratto per settore artigianato alimentare“).

Panettieri e pasticcieri con CCNL per panettieri (FIPPA)
Base di calcolo: retribuzione lorda mensile livello A2 (da novembre 2025) 1.726,13 €
Retribuzione lorda dellapprendista
1° anno 50% 863,07 €
2° anno 60% 1.035,68 €
3° anno 75% 1.294,60 €

Qualora il datore di lavoro non versi il contributo all’ente bilaterale e al fondo integrativo sanitario previsto dal contratto collettivo nazionale, viene corrisposto un elemento sostitutivo di 25,00 €.

I salari degli apprendisti nell’ambito della Corporazione dei Panettieri e Pasticceri dell’Alto Adige sono stati stabiliti tramite contrattazione con le parti sociali (sindacati di categoria e associazioni imprenditoriali) nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della panificazione (del 31.05.2022 tra FLAI/CGIL/AGB, FAI/SGBCISL, UILA/UIL-SGK e l’Associazione dei datori di lavoro dei panificatori FIPPA, dall’accordo provinciale tra i sindacati di categoria dell’industria alimentare (FLAI/CGIL/AGB, FAI/SGBCISL, UILA/UIL-SGK, ASGB Alimentare) e l’Associazione dei Commercianti e dei Servizi dell’Alto Adige (HDS) dell’11.05.2022 e dall’accordo nazionale unilaterale della FEDERPANIFICATORI del 27.10.2023.

Il rapporto di lavoro dei panettieri è inoltre disciplinato dal contratto di apprendistato tra la corporazione dei panettieri e i sindacati del 13 dicembre 1985.

Ore di scuola professionale: devono essere pagate normalmente, anche se sono svolte in corsi a blocchi.

Premio di produttività: viene pagato un gettone di presenza pari a 0,15 € per ogni ora effettivamente lavorata, per ogni ora di straordinario 0,30 €. Questo premio viene erogato nel mese di marzo dell’anno successivo e spetta a chiunque sia impiegato in data 1° marzo dell’anno di riferimento.

Tredicesima mensilità: deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.

Quattordicesima mensilità: da corrispondere entro il 1° luglio. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni lavorativi sono da computare come mese intero.

Indumenti da lavoro: vengono messi a disposizione gratuitamente dall’azienda ogni anno.

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.): corrisponde a una mensilità per ogni anno di apprendistato e si accumula in rapporto allo sviluppo delle retribuzioni in formazione. Una tantum e su richiesta scritta dell’apprendista, il TFR può essere anche accantonato come finanziamento aggiuntivo della pensione integrativa. In questo caso il T.F.R. non viene più erogato dall’azienda al termine dell’apprendistato, ma viene trasferito annualmente al fondo di previdenza complementare prescelto (per esempio il “Laborfonds”), costituendo così una somma aggiuntiva per la pensione complementare.

Pensione integrativa: per gli apprendisti che scelgono un fondo pensione complementare di tipo chiuso come il “Laborfonds”, il datore di lavoro versa un contributo mensile dell’1,2% per il dipendente.

Malattia e infortunio: in caso di infortunio sul lavoro, per il giorno dell’infortunio spetta il 100% della retribuzione, per il secondo e il terzo giorno il 60%. Inoltre, per ogni giorno di infortunio, l’apprendista riceve dalla Cassa panificatori le seguenti indennità giornaliere: 1° anno di apprendistato 8,00 €/giorno, 2° anno 9,50 €/giorno e per il 3° anno 12,00 €/giorno. Dal 4° al 90° giorno percepisce il 60% dell’indennità giornaliera e dal 91° giorno fino alla guarigione il 75%.

In caso di malattia di durata pari o inferiore a 7 giorni, per il primo giorno non spetta alcuna retribuzione e dal 2° giorno il 100%. Per una durata superiore a 7 giorni spetta il 100% fino al 20° giorno. Dal 21° al 180° giorno spetta il 66,6%. Anche in questo caso interviene la Cassa panificatori con le indennità giornaliere sopra indicate, a seconda dell’anno di apprendistato. Qualora un’azienda non versi i contributi alla Cassa panificatori, deve integrare il 100% della retribuzione per l’intero periodo.

Assistenza sanitaria integrativa/organismo bilaterale: per i lavoratori del settore della panificazione, le parti sociali hanno istituito il programma di assistenza sanitaria integrativa FONSAP e l’organismo bilaterale EBIPAN. Il FONSAP fornisce un sostegno finanziario per le spese sanitarie. L’ente bilaterale EBIPAN sostiene i genitori con un’indennità di integrazione (oltre al 30% previsto per legge dall’INPS) durante il congedo parentale facoltativo entro il 6° anno di vita del bambino. Per maggiori informazioni, contattate il vostro sindacato e visitate www.fonsap.it o www.ebipan.it.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti sono contenute nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “Risoluzione del contratto di apprendistato”, “Licenziamento”, “Dimissioni”.

Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario.

Il rapporto di lavoro e formazione degli apprendisti nelle PANETTERIE E PASTICCERIE è regolato dalle disposizioni di legge per i giovani e gli apprendisti in generale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Legge Provinciale per la Provincia di Bolzano del 4 luglio 2012 n. 12, “Disciplina dell’apprendistato”. Inoltre, il rapporto di lavoro degli apprendisti panettieri e pasticcieri è disciplinato anche dall’accordo per gli apprendisti panettieri e pasticcieri tra l’Associazione dei panettieri e i sindacati del 13.12.1985.

 

Panettieri e pasticcieri con contratto per settore artigianato alimentare

Durata dell‘apprendistato: massimo 36 mesi.

Periodo di prova: massimo 30 giorni lavorativi.

Orario di lavoro settimanale: 35 o 40 ore settimanali ripartite su 5 o 6 giornate. L’orario deve essere affisso in azienda in posizione ben visibile e deve prevedere un giorno di riposo settimanale.

Ferie su base annua: 173 ore (26 giorni lavorativi).

Permessi: 48 ore/anno, di cui 4 giorni di riposo (32 ore) all’anno per le 4 festività ecclesiastiche abolite e 16 ore di riduzione dell’orario di lavoro.

Retribuzione apprendista panettiere

La base salariale è il salario mensile lordo di un lavoratore qualificato, ovvero un panettiere di categoria A3. Il salario dell’apprendista, calcolato su questa base, viene graduato in base all’avanzamento della formazione. Dal 01.04.2026 si applicano le seguenti retribuzioni:

Panettieri con contratto per settore artigianato alimentare
Base di calcolo: retribuzione lorda mensile categoria A3 (dal 01.04.2026) 1.764,01€
Retribuzione lorda dellapprendista pagella con voto medio7,0+
1° anno 35% 617,40 € 45% 793,80 €
2° anno 50% 882,01 € 60% 1.058,41 €
3° anno 60% 1.058,41 € 70% 1.234,81 €

Retribuzione apprendista pasticciere con contratto per l’artigianato alimentare (questo contratto può essere applicato anche ai macellai)

La base salariale è il salario mensile lordo di un lavoratore qualificato, ovvero un pasticciere di categoria 5. Il salario dell’apprendista, calcolato su questa base, viene graduato in base all’avanzamento della formazione.

Pasticcieri con contratto per settore artigianato alimentare
Base di calcolo: retribuzione lorda mensile categoria 5 (dal 01.04.2026) 1.661,41 €
Retribuzione lorda dellapprendista pagella con voto medio7,0+
1° anno 35% 581,49 € 45% 747,63 €
2° anno 50% 830,71 € 60% 996,85 €
3° anno 60% 996,85 € 70% 1.162,99 €

Se l’impresa non versa il contributo al fondo sanitario e all’ente bilaterale previsti dal contratto collettivo, il lavoratore riceve un elemento sostitutivo di 25,00 €.

Le retribuzioni dell’apprendistato sono stabilite dalla contrattazione con le parti sociali (sindacati e associazioni datoriali) nel contratto collettivo nazionale del lavoro per l’artigianato alimentare (del 06.06.2024) e dal nuovo accordo provinciale sull’apprendistato tradizionale nell’artigianato della Provincia Autonoma di Bolzano del 13.12.2021.

Ore di scuola professionale: devono essere pagate normalmente, anche se sono gestite in corsi a blocchi.

La tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.

Trattamento di fine rapporto: per ogni anno di apprendistato matura una mensilità, per cui l’evoluzione totale del salario è inclusa nel calcolo. Il T.F.R. può anche essere accantonato come finanziamento aggiuntivo della pensione integrativa con una richiesta scritta una tantum da parte dell’apprendista. In questo caso, il T.F.R. non viene più versato dall’azienda al termine dell’apprendistato, ma viene trasferito annualmente al fondo di previdenza complementare prescelto (per esempio, “Laborfonds”), costituendo così una somma aggiuntiva per la pensione complementare di domani.

Pensione integrativa: per gli apprendisti che scelgono un fondo pensione complementare chiuso come il “Laborfonds”, il datore di lavoro versa anche un contributo mensile dell’1% per il dipendente. Se un apprendista decide di aumentare il proprio contributo al 2%, il datore di lavoro deve contribuire nella stessa percentuale del dipendente. Il 2% è il limite massimo, sino al termine dell’apprendistato.

Malattia, infortunio sul lavoro: in caso di malattia o infortunio sul lavoro è dovuto il 100% della retribuzione mensile, in linea di principio dal 1° al 180° giorno. Solo se la malattia dura fino a sette giorni, non è dovuta alcuna retribuzione per i primi tre giorni di malattia.

Assistenza sanitaria integrativa/organismo bilaterale: per i dipendenti delle panetterie, le parti sociali hanno istituito l’assistenza sanitaria integrativa “SaniFonds” e l’organismo bilaterale BKA. Il SaniFonds fornisce un sostegno finanziario per le spese sanitarie. L’ente bilaterale BKA eroga premi o prestazioni ai lavoratori, per esempio premi di fedeltà, integrazione del congedo parentale, a completamento dell’anno di apprendistato. Per maggiori informazioni, contattate il vostro sindacato e visitate https://www.sani-fonds.it/it/ o www.eba-bz.it.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: maggiori informazioni nel capitolo 1 “Informazioni di base” alle voci “Risoluzione del contratto di apprendistato”, “Licenziamento”, “Dimissioni”.

Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario.

Il rapporto di lavoro e formazione degli apprendisti nelle panetterie e pasticcerie è regolato dalle disposizioni di legge per i giovani e gli apprendisti in generale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Legge Provinciale per la Provincia di Bolzano del 4 luglio 2012 n. 12, “Disciplina dell’apprendistato”. Inoltre, il rapporto di lavoro degli apprendisti panettieri e pasticceri con il contratto collettivo dell’artigianato alimentare è disciplinato anche dal nuovo accordo provinciale sull’apprendistato tradizionale nell’artigianato della Provincia Autonoma di Bolzano del 13.12.2021.

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